Materiale bellico in eccedenza

Berna, 10.03.2006 - Il Consiglio federale ha preso diverse decisioni in merito a varie questioni concernenti l’esportazione di materiale bellico in occasione della sua seduta del 10 marzo 2006. In particolare esso ha limitato notevolmente l’esportazione di materiale bellico usato. La prassi in materia di autorizzazioni seguita finora per l’esportazione di materiale bellico fabbricato in Svizzera non cambia. Verrà invece migliorato lo svolgimento delle diverse procedure.

Dopo che, nell’estate del 2005, erano sorti alcuni problemi nell’ambito di affari di esportazione di materiale bellico obsoleto, il Consiglio federale ha istituito il 7 settembre 2005, su proposta del Dipartimento federale dell’economia (DFE), un gruppo di lavoro interdipartimentale denominato „Competenze e procedure relative al trattamento delle esportazioni di materiale bellico“. Il gruppo di lavoro comprendeva i Servizi competenti del DFAE, del DFGP, del DDPS e del DFE. Esso era presieduto dal segretario di Stato Jean-Daniel Gerber, direttore del Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
Il gruppo di lavoro ha concluso i propri lavori alla fine dell’anno scorso e ha redatto un rapporto all’attenzione del consigliere federale Joseph Deiss. Esso ha constatato che la legislazione sul materiale bellico non era stata violata. Tuttavia il gruppo di lavoro ha raccomandato di limitare la cerchia dei Paesi importatori di materiale bellico in eccedenza e ha proposto una serie di miglioramenti nello svolgimento concreto delle procedure di autorizzazione. Il Consiglio federale ha preso le seguenti decisioni:

  1. Il materiale bellico in eccedenza viene in prima opzione rivenduto al primitivo paese di origine, o trasmesso a quest’ultimo gratuitamente e senza nessun onere. Come seconda opzione, con l’accordo del paese di origine, il materiale bellico può essere venduto – dietro esibizione di una dichiarazione di non riesportazione – agli Stati che, come la Svizzera, fanno parte dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni11 Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB (Allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico): Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda (EIRE), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Ungheria.. Se ciò non è possibile, il materiale bellico deve essere riciclato in Svizzera, vale a dire rottamato normalmente.
  2. Di regola la Svizzera richiede dai Paesi importatori dichiarazioni di non riesportazione, per evitare che il materiale bellico esportato dalla Svizzera arrivi in Stati ai quali la Svizzera non rilascerebbe un’autorizzazione d’esportazione. In futuro è previsto che tali dichiarazioni escludano anche il prestito e le donazioni. Occorre inoltre garantire che il governo del Paese importatore consideri anche effettivamente la dichiarazione come vincolante. In casi particolari la Svizzera si riserverà il diritto di effettuare ispezioni successive. Il Consiglio federale sollecita i Servizi coinvolti a fornire una maggiore collaborazione, allo scopo di migliorare la sorveglianza del rispetto delle dichiarazioni di non riesportazione.
  3. In futuro il Consiglio federale deciderà, in linea di massima, soltanto in merito a domande di esportazione concrete e non si esprimerà più, come è avvenuto in passato, anche sulle richieste preliminari inerenti alle prospettive di una domanda di esportazione. Le richieste preliminari devono essere trattate dal Seco, a livello amministrativo, alla stregua di una normale comunicazione di informazioni. Per quanto riguarda un’eventuale decisione di autorizzazione, esse saranno prive di un effetto vincolante.
  4. Le basi legali attualmente in vigore e le relative competenze vengono mantenute. Tuttavia il Consiglio federale ha incaricato il DFE di esaminare, nell’ambito della prevista modifica dell’ordinanza sul materiale bellico, anche l’opportunità di precisare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione.

Nel 2005 la Svizzera ha esportato materiale bellico per un importo complessivo di 258 milioni di franchi (35 per cento in meno rispetto al 2004). Ciò corrisponde allo 0,17 per cento del totale delle merci esportate dal nostro Paese.
Gli interventi parlamentari potranno prossimamente essere consultati al seguente indirizzo: www.evd.admin.ch
1.Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB (Allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico): Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda (EIRE), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Ungheria.


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responsabile Relazioni economiche bilaterali,
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