Credito aggiuntivo per perdite di forza idrica

Berna, 23.02.2011 - Il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC a proporre un aumento del credito d'impegno e un credito aggiuntivo per il 2011 per i contributi di compensazione delle perdite di forza idrica. L'aumento del credito è necessario a causa dell'aumento del valore massimo del canone idrico a partire dal 2011, deciso dal Parlamento nel giugno 2010.

Se i Comuni situati in paesaggi degni di protezione di importanza nazionale devono rinunciare allo sfruttamento della forza idrica subendo, per questo, notevoli perdite finanziarie, la Confederazione versa loro contributi di compensazione. L'entità di questi contributi, attualmente versati a nove aree vincolate per contratto, si basa sulle dimensioni degli impianti idroelettrici non costruiti e sul canone idrico perso, calcolato su un periodo di tutela del paesaggio di 40 anni. Per finanziare questa indennità, la Confederazione, in virtù dell'articolo 49 capoverso 1 della legge sulle forze idriche, può riscuotere un emolumento sui canoni idrici dei Cantoni (al massimo 1 franco per chilowatt di potenza lorda). In tal modo, il versamento dei contributi di compensazione non ha incidenza sul bilancio della Confederazione.

Il 18 giugno 2010, il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo dei canoni idrici, attualmente pari a 80 franchi per chilowatt di potenza lorda (aliquota massima dal 2011: 100 franchi, aliquota massima dal 2015: 110 franchi). Di conseguenza, devono essere aumentati anche i contributi di compensazione. A questo scopo, il DATEC propone un aumento di 33'640'000 franchi (finora 108'012'480 franchi fino al 2040) del credito d'impegno, senza incidenza sul bilancio, nonché un credito aggiuntivo per il 2011. Il maggior fabbisogno fra il 2011 e il 2014 ammonta a 782'305 franchi l'anno. Il totale dei contributi di compensazione sale quindi a 3‘912‘305 franchi l'anno (4‘303‘457 franchi dal 2015). I necessari adeguamenti a partire dal 2012 saranno effettuati nel quadro dell'allestimento del preventivo e della pianificazione finanziaria ordinari.


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