Il Consiglio federale avvia la consultazione per l'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Berna, 15.03.2013 - Il Consiglio federale ha avviato oggi la procedura di consultazione in merito a una revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare. L'ordinanza attua le nuove prescrizioni della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare, la cui revisione è entrata in vigore a metà 2008. In particolare, l'ordinanza fissa a 1 miliardo di franchi l'importo minimo che deve essere coperto dalle assicurazioni private e definisce i rischi la cui copertura può essere esclusa dagli assicuratori. Inoltre, l'ordinanza indica il metodo per il calcolo dei premi che i proprietari degli impianti nucleari devono versare per la copertura assicurativa fornita dalla Confederazione. Quest'ultima interviene per i danni nucleari non coperti dall'assicurazione privata o che superano la somma di copertura. La consultazione si concluderà il 28 giugno 2013.

Il 13 giugno 2008, il Parlamento ha adottato la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare e approvato le versioni rivedute degli accordi internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Convenzione di Parigi e Convenzione complementare di Bruxelles). Successivamente, la Svizzera ha ratificato le Convenzioni di Parigi e Bruxelles. L'entrata in vigore della nuova legge sulla responsabilità civile in materia nucleare è tuttavia subordinata alla messa in vigore della revisione della Convenzione di Parigi. Perché ciò avvenga, è necessario che quest'ultima sia ratificata da almeno due terzi dei sedici Stati contraenti, tredici dei quali sono membri dell'Unione europea (UE) e, secondo la decisione del Consiglio europeo, devono ratificare la Convenzione insieme. Ciò non accadrà prima della fine del 2013.

Le nuove disposizioni della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare aumentano la somma di copertura minima da garantire a livello nazionale dal valore attuale di 1 miliardo di franchi svizzeri a 1,2 miliardi di euro (al cambio attuale, ca. 1,45 miliardi di franchi), adeguandola alle norme internazionali in questo ambito. Inoltre, viene semplificata la procedura di indennizzo, con un conseguente miglioramento della protezione delle vittime, nell'eventualità che un incidente nucleare all'estero provochi vittime anche in Svizzera. In questo caso, per la Svizzera valgono i medesimi presupposti per gli indennizzi e le medesime prescrizioni procedurali applicabili negli altri Stati contraenti.

Punti principali della revisione dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

  • La legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (articolo 9 capoverso 1) prevede che una copertura di almeno un miliardo di franchi deve essere garantita da un assicuratore privato autorizzato a esercitare in Svizzera. L'ORCN fissa tale importo minimo conformemente alle possibilità attuali degli assicuratori privati.
  • Il nuovo testo dell'ORCN definisce i rischi che l'assicuratore privato può escludere dalla copertura assicurativa. Le modifiche rispetto all'ordinanza vigente derivano dal fatto che la Convenzione di Parigi ha ampliato, rispetto alla legislazione attuale, la nozione di danno nucleare.
  • Secondo la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (articolo 10 capoverso 1), la Confederazione copre i danni nucleari che eccedono la copertura dell'assicurazione privata o che non sono coperti da essa. Per finanziare tale copertura, la Confederazione riscuote premi dai proprietari degli impianti nucleari. L'ORCN definisce il metodo di calcolo di questi premi sulla base di principi di tecnica assicurativa. In base ad esso, e tenendo conto del tasso di cambio attuale, i premi della Confederazione per le centrali nucleari svizzere e per il deposito intermedio di Würenlingen risultano pari a circa 1,7 volte i premi attuali.
  • In virtù della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (articolo 8 capoverso 3), la somma di copertura minima può essere ridotta a 70 milioni di euro per determinati impianti nucleari e a 80 milioni di euro per il trasporto di sostanze nucleari (più in ciascun caso il dieci per cento dell'ammontare totale per gli interessi
    e per le spese riconosciute in giudizio). Dopo verifiche con l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), la somma di copertura per gli impianti di ricerca nucleare e per il deposito federale intermedio (DFS) è stata fissata nell'ORCN a 70 milioni di euro. Per il trasporto di sostanze nucleari, la somma di copertura è fissata a 80 milioni di euro, fatta eccezione per gli elementi di combustibile irradiati e le scorie vetrificate derivanti dal ritrattamento con un peso complessivo superiore a 100 kg, per i quali la somma di copertura ammonta a 1,2 miliardi di euro.

La consultazione si concluderà il 28 giugno 2013


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