Previdenza professionale: modifica delle prescrizioni d'investimento

Berna, 06.06.2014 - Il Consiglio federale ha adeguato le prescrizioni in materia d'investimento contenute nell'ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2). Per far fronte al rischio particolarmente elevato insito nei prestiti di titoli e nelle operazioni di pronti contro termine saranno previsti requisiti più rigorosi in materia di sicurezza. Inoltre, facendo tesoro delle esperienze della crisi finanziaria, nell'ambito dei crediti d'ora in poi si distinguerà tra prestiti obbligazionari classici e prodotti complessi. Il nuovo disciplinamento entrerà in vigore il 1° luglio 2014, con effetto dall'esercizio 2015.

La regolamentazione dei prestiti di titoli e delle operazioni di pronti contro termine garantirà che per queste forme d'investimento gli istituti di previdenza rispettino determinati requisiti minimi. Questi comprendono un contratto quadro standardizzato e il disciplinamento delle scadenze e degli obblighi della banca depositaria nonché il rispetto di condizioni relative alle garanzie e alla loro qualità. Le nuove disposizioni si fondano sulle prescrizioni della FINMA nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale. Dato che gli istituti di previdenza investono spesso in tali strumenti, è opportuno applicare un disciplinamento analogo.

Distinzione tra prestiti obbligazionari classici e prodotti complessi

I prestiti obbligazionari, considerati relativamente sicuri, sono una categoria d'investimento importante per la previdenza professionale. Durante la crisi finanziaria, tuttavia, sono emersi anche nuovi tipi di crediti strutturati. Il Consiglio federale intende evitare che i prestiti obbligazionari classici vengano infiltrati da tali crediti, che comportano rischi talvolta nettamente diversi e presentano spesso una notevole complessità. I crediti strutturati saranno pertanto considerati investimenti alternativi e rientreranno quindi in un settore d'investimento chiaramente definito, il che renderà meglio quantificabile il loro rischio complessivo.

Una nuova disposizione vieterà inoltre esplicitamente l'effetto di leva, che può comportare perdite ingenti, conformemente alla prassi già in atto. Infine, gli investimenti in infrastrutture saranno considerati investimenti alternativi, dato che generalmente, come altri investimenti di questo genere, presuppongono conoscenze specialistiche e un orizzonte d'investimento lungo; in più, spesso non è possibile venderli a breve termine.


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