Rapporto «Centrali nucleari. Responsabilità civile dello Stato»

Berna, 21.01.2015 - Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Centrali nucleari. Responsabilità civile dello Stato», che adempie il postulato 11.3356 del consigliere nazionale Daniel Vischer del 13 aprile 2011, in cui si incaricava il Consiglio federale di allestire un rapporto che individuasse la responsabilità civile dello Stato in caso di incidente a un reattore, illustrasse in che modo il relativo rischio potesse essere trasferito agli esercenti o a terzi ed eventualmente indicasse in che modo lo Stato potesse assicurarsi per coprire il rischio residuo.

Il rapporto elaborato dall'Ufficio federale dell'energia illustra lo stato attuale delle conoscenze per quanto riguarda l'entità presumibile dei danni in caso di incidente nucleare grave e valuta il rischio che lo Stato debba risponderne civilmente. Inoltre, passa in rassegna le soluzioni adottate a livello internazionale e nazionale per quanto riguarda la responsabilità civile in materia nucleare, ne dà una valutazione e analizza altre possibili meccanismi per trasferire i danni finanziari ad altri esercenti o a terzi (per es. regresso sugli azionisti, responsabilità solidale limitata o illimitata, soluzioni basate sul mercato dei capitali).

Principali constatazioni e conclusioni

Le stime relative alle conseguenze finanziarie di un incidente nucleare di tipo catastrofico, elaborate in diversi studi internazionali e nazionali, presentano un margine di oscillazione amplissimo, che va da 88 a 8000 miliardi di franchi svizzeri. A causa della scarsità di dati empirici disponibili (nel mondo si sono verificati sinora solo pochi incidenti nucleari molto gravi) non è praticamente possibile formulare previsioni attendibili sull'entità dei danni e sulla probabilità di accadimento. È tuttavia chiaro che le conseguenze finanziarie di un incidente come quello di Černobyl' o di Fukushima supererebbero di gran lunga l'importo dell'attuale copertura assicurativa per danni nucleari (in Svizzera, attualmente pari a 1 miliardo di franchi e, in futuro, a 1,2 miliardi di euro) e le possibilità finanziarie degli esercenti, e oltrepasserebbero anche i limiti dell'assicurabile.

Nonostante ciò, i danni prevedibili in caso di incidente nucleare di portata limitata sono già oggi coperti dalla somma assicurata obbligatoria.

Nel confronto internazionale, gli standard svizzeri concernenti la responsabilità civile in materia nucleare sono molto elevati. Dal 1983 gli esercenti degli impianti nucleari rispondono in modo illimitato dei danni causati da questi ultimi. Con la revisione totale della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare, inoltre, la copertura obbligatoria sarà portata da 1 miliardo di franchi svizzeri a 1,2 miliardi di euro ed è previsto che, in caso di sinistro, altri 300 milioni di euro siano messi a disposizione dalle parti contraenti della Convenzione complementare di Bruxelles.

Solo pochi Paesi prevedono, sul piano legislativo, soluzioni che in alcuni punti vanno oltre quanto previsto dal sistema esistente in Svizzera. Le soluzioni adottate in Germania e negli Stati Uniti (responsabilità solidale limitata fra gli esercenti delle centrali nucleari invece di una soluzione assicurativa) porterebbero, in Svizzera, solo un ridotto valore aggiunto rispetto alla soluzione assicurativa in vigore. Anche l'introduzione di un sistema paragonabile a quello giapponese (l'esercente il cui impianto causa il danno nucleare viene sostenuto finanziariamente dallo Stato per evitare il fallimento  e obbligato a rimborsare negli anni l'aiuto ottenuto) non sarebbe applicabile in Svizzera, considerato anche che risulterebbe incompatibile con i principi della nostra Costituzione.

Nel rapporto vengono inoltre discusse altre possibili soluzioni per ridurre il rischio che lo Stato debba rispondere civilmente. Dall'esame è emerso che il regresso sugli azionisti di una società o il regresso interno al gruppo deve essere considerato problematico dal punto di vista costituzionale e comunque difficilmente praticabile. Anche la variante di una responsabilità illimitata fra gli esercenti degli impianti nucleari presenterebbe problemi di incostituzionalità e sarebbe in contrasto con gli impegni assunti a livello internazionale dalla svizzera. A sua volta, deve essere respinta pure l'opzione di un abbandono del principio fondamentale della concentrazione della responsabilità sull'esercente dell'impianto nucleare, che comporterebbe anch'essa la disdetta degli impegni internazionali della Svizzera in questo ambito. Per quanto riguarda soluzioni basate sul mercato dei capitali e prescrizioni sul capitale minimo, il rapporto rileva che il sistema attualmente previsto dalla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare presenta caratteristiche tutto sommato migliori.

In linea di massima, sarebbe ipotizzabile un aumento della somma di copertura, come era stato proposto dal Consiglio federale nel 2005, nell'ambito della procedura di consultazione per la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (aumento della somma di copertura da 1 miliardo a 2,25 miliardi di franchi svizzeri, cfr. comunicato stampa del 29.06.2005). Dai risultati della consultazione era tuttavia emerso che una copertura assicurativa superiore a 1,2 miliardi di euro (importo minimo ai sensi delle Convenzioni internazionali di Parigi e di Bruxelles) non aveva alcuna possibilità di essere approvata. Di conseguenza, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento l'importo minimo stabilito dalle Convenzioni internazionali (1,2 miliardi di euro), e il Parlamento ha quindi approvato tale copertura assicurativa. Non si può dire se, in seguito agli avvenimenti di Fukushima, la percezione del rischio da parte del Parlamento e dell'opinione pubblica sia cambiata e se oggi sarebbe possibile trovare il consenso su un aumento della somma di copertura a 2,25 miliardi di franchi o più.


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