Indennità di perdita di guadagno: riduzione del tasso di contributo dallo 0,5 allo 0,45 per cento

Berna, 02.09.2015 - Alla fine del 2015, le riserve del Fondo IPG avranno raggiunto nuovamente il livello minimo legale. Secondo le ultime proiezioni, una riduzione del tasso di contributo dallo 0,5 allo 0,45 per cento dovrebbe consentire di mantenere le riserve minime. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di fissare il tasso di contributo a questa percentuale, per una durata di cinque anni (2016–2020), sancendo la riduzione nell'ordinanza sulle IPG.

Dopo l'introduzione dell'assicurazione maternità nel luglio 2005, in pochi anni le riserve IPG – utilizzate anche per versare le indennità per chi presta servizio militare, servizio civile o di protezione civile – sono considerevolmente diminuite. Vista la situazione, per garantire la liquidità e ricostituire le riserve, il Consiglio federale si è visto costretto ad aumentare il tasso di contributo IPG dallo 0,3 allo 0,5 per cento con effetto a partire dal 1° gennaio 2011 e sino alla fine del 2015. Secondo la legge, le riserve devono ammontare per lo meno al 50 per cento delle uscite di un anno delle IPG.

Secondo le ultime proiezioni, alla fine del 2015 il loro importo raggiungerà una quota del 55 per cento. Visto che, dunque, la situazione finanziaria delle IPG permette di ridurre il loro tasso di contributo dallo 0,5 allo 0,45 per cento senza che il livello del Fondo IPG scenda al di sotto del minimo previsto per legge, il Consiglio federale ha approvato questa riduzione.

Il nuovo tasso di contributo sarà applicato per i prossimi cinque anni (dal 2016 al 2020). Prima della scadenza del termine previsto il Consiglio federale procederà a una nuova valutazione della situazione e adotterà le misure necessarie per il periodo successivo al 2020.


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