La copertura nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni rimane invariata

Berna, 18.09.2015 - Le persone domiciliate in Svizzera esercitanti un’attività lucrativa indipendente non devono obbligatoriamente assicurarsi contro gli infortuni. Possono tuttavia stipulare un’assicurazione a titolo facoltativo come pure i loro familiari che collaborano nell’impresa e non sottostanno all’obbligo assicurativo. Il Consiglio federale ha deciso di adeguare il guadagno minimo assicurato all’evoluzione dei salari: dal 1° gennaio 2016 per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente questa soglia passa da 63 000 a 66 690 franchi, mentre per i familiari che collaborano nell’impresa da 42 000 a 44 460 franchi.

Il 5 novembre 2014 il Consiglio federale aveva deciso di aumentare, con effetto dal 1° gennaio 2016, da 126 000 a 148 200 franchi l’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni, garantendo così che circa il 95 per cento dei lavoratori salariati assicurati beneficino della copertura del guadagno integrale. 

Nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, per potersi assicurare è necessario raggiungere una soglia minima. Finora questo guadagno minimo assicurato ammontava alla metà dell’importo massimo nel caso delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e a un terzo per i familiari. 

Visto che dal 1° gennaio 2016 l’importo massimo subirà un netto aumento, sarebbe necessario incrementare nella stessa proporzione anche la soglia minima. Un tale aumento avrebbe però come conseguenza che un numero minore di persone potrebbe stipulare un’assicurazione facoltativa contro gli infortuni. Per evitare che ciò avvenga e mantenere la copertura assicurativa al livello attuale, è stato quindi necessario modificare la base per il calcolo dei premi nell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (art. 138). 

Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente la soglia minima sarà dunque del 45 per cento del guadagno massimo assicurato e, per i familiari, del 30 per cento. Questo corrisponde a nuovi importi minimi rispettivamente di 66 690 franchi (finora 63 000) e di 44 460 franchi (finora 42 000).  

La modifica prevista ha riscontrato un ampio consenso. Sono in molti ad approvare il mantenimento della soglia minima nelle proporzioni attuali, il che permetterà alle categorie professionali con redditi modesti di mantenere la copertura assicurativa di cui disponevano finora.

 


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