Adottata l’ordinanza sull’energia nucleare

Berna, 10.12.2004 - Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sull’energia nucleare (OENu). Essa attua le disposizioni della legge sull’energia nucleare (LENu) e fissa, a livello legale, i principali requisiti di sicurezza per le centrali nucleari. L’ordinanza sull’energia nucleare entra in vigore il 1° febbraio 2005 unitamente alla LENu e alla nuova ordinanza sull’applicazione delle garanzie.

Nel quadro della procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di ordinanza sull’energia nucleare conclusasi nell’agosto 2004, sono stati presentati 68 pareri. Nell’ordinanza adottata oggi, il Consiglio federale ha tenuto conto di diversi punti critici, mantenendo tuttavia, fondamentalmente, le disposizioni dell’avamprogetto iniziale. L’OENu entrerà in vigore il 1° febbraio 2005, unitamente alla nuova LENu, approvata il 21 marzo 2003 dall’Assemblea federale. Una serie di nuove ordinanze di attuazione della LENu (per es. riguardo ai requisiti per il personale delle centrali nucleari) verrà presumibilmente posta in consultazione a metà del 2005.

Principali misure adottate dopo la consultazione

La disposizione relativa al riequipaggiamento delle attuali centrali nucleari (art. 82 OENu) è stata completata con il rimando all’obbligo di riequipaggiamento sancito nell’articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu. In base alla nuova OENu, le prescrizioni legali in materia di sicurezza si applicano dunque per principio anche agli impianti nucleari esistenti.

I criteri per la messa fuori servizio temporanea e il riequipaggiamento delle centrali nucleari (art. 44 OENu) sono stati completati con il criterio dell’integrità del contenitore di sicurezza del reattore. È invece stato eliminato il criterio relativo alla frequenza dei danneggiamenti del nocciolo. Tenuto conto dell’evoluzione scientifica delle basi di calcolo, a giudizio del Consiglio federale non è opportuno fissare un tale valore nell’OENu. Conformemente alla prassi vigente, la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) continuerà tuttavia a sorvegliare la frequenza dei danneggiamenti del nocciolo nel quadro delle sistematiche analisi di sicurezza. 

Secondo la LENu, gli impianti nucelari con un esiguo potenziale di rischio (per es. i piccoli reattori destinati alla ricerca) non sono soggetti all’autorizzazione di massima. Nell’avamprogetto in consultazione, la relativa disposizione d’ordinanza era formulata in modo ambiguo. Dal nuovo testo dell’articolo 22 OENu risulta ora chiaramente che la costruzione di reattori più grandi è in ogni caso soggetta a un’autorizzazione di massima.

La richiesta di un migliore coordinamento con la pianificazione del territorio, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento delle scorie radioattive, è tenuta in considerazione nel nuovo articolo 5 OENu “Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi”. In questo Piano settoriale verranno fissati in modo vincolante obiettivi e requisiti per i depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi.

Ordinanza sull’applicazione delle garanzie

L’ordinanza sull’applicazione delle garanzie, approvata il 18 agosto 2004 dal Consiglio federale, attua l’accordo stipulato tra la Svizzera e l’AEIA nel 1978 e il protocollo aggiuntivo del 2000. Poiché la LENu costituisce la base legale dell’ordinanza sull’applicazione delle garanzie, entrambi i disposti entreranno in vigore congiuntamente il 1° febbraio 2005.



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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