Il Consiglio federale disciplina l'attuazione del progetto FAIF

Berna, 14.10.2015 - Il progetto, accolto dal Popolo e dai Cantoni, concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) implica nuovi processi di pianificazione e competenze per il finanziamento. Per attuarli occorre adeguare diverse ordinanze, ad esempio deve essere disciplinata la chiave di ripartizione per il contributo al finanziamento versato dai Cantoni. In data odierna, il Consiglio federale ha adottato le revisioni delle relative ordinanze, che entreranno in vigore a inizio 2016 insieme alla disposizione costituzionale e alle modifiche delle leggi federali.

Con la votazione sul progetto FAIF si è stabilito che in futuro i Cantoni verseranno un contributo annuo di circa 500 milioni di franchi nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). In compenso, saranno sgravati del finanziamento per l'infrastruttura delle ferrovie private per un importo di circa 300 milioni di franchi annui. Oggi il Consiglio federale ha stabilito a livello di ordinanza la chiave di ripartizione per il contributo al finanziamento che i Cantoni devono versare nel FIF. La base di calcolo è costituita dai treni-chilometri del traffico regionale viaggiatori (TRV) ordinati congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Gli importi saranno ricalcolati ogni anno e comunicati ai Cantoni in febbraio dell'anno precedente. Nel contempo il Consiglio federale ha ridefinito la base di calcolo per le quote cantonali del finanziamento dell'offerta di trasporto nel TRV. Poiché secondo FAIF i Cantoni non parteciperanno più direttamente al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, la lunghezza della rete di ferrovie private non sarà più considerata nel calcolo delle quote cantonali del TRV. Ai fini di questo calcolo sarà determinante solo la densità della popolazione nel Cantone considerato: se questa è minore, la quota della Confederazione al finanziamento del TRV sarà proporzionalmente maggiore.

Una novità sostanziale consiste nella pianificazione coordinata del mantenimento della qualità e dell'ampliamento, e nel loro finanziamento tramite il FIF. L'attuazione è però chiaramente separata; pertanto a livello di ordinanza si distingue nettamente tra mantenimento della qualità e ampliamento. Ciò si ripercuoterà, ad esempio, sulle stazioni che dovranno essere adeguate a seguito dell'aumento dei viaggiatori. Gli adeguamenti di stazioni in cui entro il 2030 sono attesi più di 20 000 viaggiatori al giorno sono considerati ampliamenti e vanno quindi finanziati tramite le fasi di ampliamento FAIF; quelli invece che rispondono a esigenze minori rientrano nel mantenimento della qualità e saranno quindi finanziati e attuati tramite le convenzioni sulle prestazioni quadriennali.

Il Consiglio federale ha inoltre precisato in che modo i Cantoni o altre parti interessate devono procedere nel caso in cui intendano prefinanziare misure di ampliamento già decise. Ha fissato altresì le regole da seguire nei casi in cui i Cantoni o altre parti interessate vogliano attuare misure supplementari o alternative connesse a misure di ampliamento già decise. La legge stabilisce che in caso di misure supplementari e alternative non devono insorgere costi per la Confederazione. L'ordinanza precisa che i costi per l'esercizio e il mantenimento della qualità devono essere assunti dai Cantoni o da terzi per 40 anni dopo l'entrata in servizio. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre questo periodo se per gli impianti è prevista una durata di vita più breve.

Le ordinanze, la disposizione costituzionale relativa a FAIF e le modifiche delle leggi entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.


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