Il Consiglio federale aggiorna le prescrizioni di efficienza energetica per gli apparecchi elettrici, gli impianti e i veicoli

Berna, 22.06.2016 - Il Consiglio federale emana nuove prescrizioni di efficienza energetica per gli apparecchi elettrici, i riscaldamenti e le apparecchiature per la produzione di calore. Il Governo migliora inoltre le informazioni agli acquirenti relative al consumo energetico delle automobili. Queste e altre modifiche sono state stabilite oggi dal Consiglio federale tramite le revisioni delle ordinanze sul CO2 e sull'energia. La maggior parte delle modifiche entrerà in vigore il 1° agosto 2016.

Nel quadro della modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn), il Consiglio federale ha deciso di aggiornare e adeguare diverse prescrizioni e procedure. I settori interessati dalle modifiche sono soprattutto gli apparecchi elettrici, le apparecchiature per la produzione di calore (riscaldamenti) e di acqua calda (boiler), nonché l'etichettatura relativa al consumo energetico dei veicoli. In taluni casi queste modifiche si ripercuotono anche sull'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) e sull'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE).

Prescrizioni per gli apparecchi che consumano energia

In Svizzera gli apparecchi elettrici consumano ogni anno circa 41 miliardi di chilowattora di elettricità, vale a dire quasi i tre quarti del consumo di energia complessivo del nostro Paese. Inoltre, i riscaldamenti e gli scaldacqua utilizzano un importante quota di energie fossili. Se venissero sfruttati esclusivamente i migliori apparecchi sotto il profilo del risparmio energetico, il consumo generale degli apparecchi elettrici potrebbe essere ridotto di circa un quarto. Grazie alle prescrizioni sull'efficienza energetica e sull'obbligo di dichiarazione (etichettaEnergia) si può sfruttare una parte del potenziale di incremento dell’efficienza.

Gli adeguamenti riguardano le seguenti categorie di apparecchi: 

-        Scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore (appendice 2.1)

-        Lampade per uso domestico (appendice 2.3)

-        Forni elettrici (appendice 2.7)

-        Set top box (appendice 2.9)

-        Lampade fluorescenti (appendice 2.14)

-        Lampade direzionali (appendice 2.15)

-        Armadi refrigerati professionali (appendice 2.23)

-        Cappe da cucina elettriche per uso domestico (appendice 2.24)

-        Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti (appendice 2.25)

-        Unità di ventilazione residenziali (appendice 2.26)

-        Piani cottura per uso domestico (appendice 2.27)

-        Prescrizioni sull’etichettatura delle macchine da caffè (appendice 3.9)

Infine è stata precisata l'etichettatura in Internet degli apparecchi.

Per gli apparecchi di riscaldamento a gas e a nafta sono state stabilite le esigenze per la commercializzazione in modo analogo alle prescrizioni europee per la progettazione ecocompatibile. La regolamentazione viene ora disciplinata nell'ordinanza sull'energia e non più nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt). Le disposizioni riguardanti le esigenze dell'esercizio rimangono invece nell'OIAt.

Prescrizioni per i veicoli

L'etichettaEnergia delle automobili nuove promuove un acquisto consapevole nonché la vendita di veicoli più efficienti da punto di vista energetico. Tramite le attuali modifiche dell'appendice 3.6 dell'OEn, vengono migliorate le informazioni agli acquirenti, introdotte semplificazioni e viene resa più leggibile l'etichetta grazie a una nuova forma grafica. A seguito delle modifiche, devono ora essere indicate le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti.

Buona parte delle modifiche dell'ordinanza sull'energia entrerà in vigore il 1° agosto 2016, ad eccezione delle disposizioni concernenti i costi di esecuzione dei Cantoni nell'ambito dei programmi di incentivazione per il recupero del calore residuo e dell'energia e delle prescrizioni riguardanti le indicazioni del consumo energetico e l'etichettatura dei veicoli, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

RIQUADRO 

Altre modifiche in sintesi

Etichettatura dell'elettricità

Dal 2012 tutte le aziende che forniscono energia elettrica a clienti finali in Svizzera devono pubblicare la loro etichettatura dell'elettricità su un portale Internet comune. Ora il nome del portale (www.stromkennzeichnung.ch) viene menzionato esplicitamente nel testo dell'ordinanza.

Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche

Le misure di risanamento relative a ripercussioni negative sulle acque dovute allo sfruttamento della forza idrica possono essere all'origine di costi ricorrenti. Questi costi vengono rimborsati al concessionario in virtù dell'articolo 15abis LEne. Analogamente ai costi delle misure d'esercizio, a seguito delle modifiche tutti i costi ricorrenti sono ora computabili per un periodo di 40 anni dall'inizio dell'attuazione della misura. Inoltre, vengono rese più flessibili le modalità di pagamento.

Ordinanza sul CO2

Contributi globali per il recupero del calore residuo e di energia – costi di esecuzione dei Cantoni

I Cantoni gestiscono, conformemente all'articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sull'CO2 (RS 641.71), programmi di promozione per il recupero del calore residuo e dell'energia. Ora viene introdotto un rimborso dei costi di esecuzione in relazione a questi programmi. Questa modifica dell'ordinanza sul CO2 entra in vigore il 1° agosto 2016.

Aiuti finanziari globali ai Cantoni

A partire dal 2017 i fondi provenienti dalla destinazione parzialmente vincolata degli introiti della tassa sul CO2 verranno ora distribuiti ai singoli Cantoni sotto forma di aiuti finanziari globali. In questo modo, si rispetterà maggiormente la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e si trasferirà in modo inequivocabile ai Cantoni la competenza in materia di incentivi nel settore degli edifici. Inoltre verranno adeguati i fattori di emissione del CO2 (appendice 10). Questa modifica dell'ordinanza sul CO2 entra in vigore il 1° gennaio 2017.


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