Entra in vigore l’ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine dell’elettricità

Berna, 20.12.2006 - Il 20 dicembre 2006 entra in vigore l’ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità. La Svizzera dispone così di condizioni quadro giuridicamente chiare, non discriminanti ed eurocompatibili per il rilascio di garanzie di origine per l’energia elettrica. Queste garanzie sono uno strumento per semplificare il commercio internazionale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e, per la Svizzera, sono importanti soprattutto per quanto riguarda le esportazioni di energia idroelettrica.

Dall'ottobre 2003, nel quadro della "Direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", gli Stati membri dell'Ue devono rilasciare le cosiddette garanzie di origine per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Esse hanno lo scopo di garantire la provenienza dell'elettricità ecologica sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Con l'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità, anche la Svizzera disciplina ora i vari aspetti delle garanzie di origine e della relativa procedura di rilascio, che deve in particolare permettere di evitare il doppio conteggio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Le garanzie di origine sono uno strumento per semplificare il commercio internazionale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e, per la Svizzera, sono importanti soprattutto per quanto riguarda l'esportazione di energia idroelettrica verso l'Italia. Nel contempo, fungono da prova in relazione all'etichettatura dell'elettricità: dal 2006, tutte le aziende di distribuzione dell'energia elettrica hanno infatti l'obbligo di informare i loro consumatori finali sulla composizione del mix di elettricità loro fornito.

Collaborazione con l'Austria

Per escludere il rischio di doppie registrazioni e doppi conteggi, tutte le garanzie di origine devono essere inserite in una banca dati. L'Austria è uno dei primi Paesi europei ad aver introdotto una banca dati di questo genere. La Svizzera può ora adottare questo sistema, poiché l'autorità austriaca di regolazione Energie-Control GmbH ha ceduto all'Ufficio federale dell'energia (UFE) i diritti di utilizzazione della banca dati. Il sistema austriaco di garanzie di origine sarà adattato alle peculiarità e alle condizioni quadro svizzere.

L'UFE può trasferire questi diritti di utilizzazione a un organismo terzo responsabile della registrazione, del rilascio e del controllo delle garanzie di origine. Questo cosiddetto "organismo di rilascio" deve essere accreditato come organismo di valutazione della conformità presso il Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Per assicurare l'immediata applicazione dell'ordinanza del DATEC, l'UFE conferirà entro breve termine un'abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie d'origine a un altro organismo competente, che sarà presumibilmente la società svizzera per la gestione della rete swissgrid.


Indirizzo cui rivolgere domande

Romina Salerno, Sezione Politica energetica UFE, tel. 031 322 57 47



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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