Art. 10 Informazione
1Il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
2Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
3 Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d’interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 10a Portavoce del Consiglio federale
Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. Quest’ultimo informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale. Egli coordina le attività d’informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti.
Art. 11 Relazioni pubbliche
Il Consiglio federale cura le relazioni con l’opinione pubblica e s’informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.
Art. 21 Porte chiuse
Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto (…) non sono pubbliche. L’informazione è retta dall’articolo 10.
Art. 34 Informazione
1In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica.
2Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.
Art. 40 Informazione
Il capo di dipartimento adotta, d’intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull’attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell’informazione.
Art. 54 Conferenza dei responsabili dell’informazione
1La Conferenza dei responsabili dell’informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell’informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.
2La Conferenza tratta i problemi correnti dei dipartimenti e del Consiglio federale in materia d’informazione; coordina e pianifica l’informazione.
3È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.