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Basi legali della comunicazione

Basi legali della informazione e comunicazione di Consiglio federale
e amministrazione federale:

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Art. 180     Politica governativa
1Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati prepon-deranti.

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LO-GA)

Art. 10     Informazione
1Il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
2Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
3 Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d’interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a   Portavoce del Consiglio federale
Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. Quest’ultimo informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale. Egli coordina le attività d’informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti.

Art. 11     Relazioni pubbliche
Il Consiglio federale cura le relazioni con l’opinione pubblica e s’informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Art. 21     Porte chiuse
Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto (…) non sono pubbliche. L’informazione è retta dall’articolo 10.

Art. 34     Informazione
1In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica.
2Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Art. 40     Informazione
Il capo di dipartimento adotta, d’intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull’attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell’informazione.

Art. 54     Conferenza dei responsabili dell’informazione
1La Conferenza dei responsabili dell’informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell’informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.
2La Conferenza tratta i problemi correnti dei dipartimenti e del Consiglio federale in materia d’informazione; coordina e pianifica l’informazione.
3È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Art. 23
1La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.
2I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell’informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d’informazione delle unità loro subordinate.
3La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell’informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d’informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.
4In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l’informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L’ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Legge sul personale federale

Art. 22 Segreto professionale, di affari e d’ufficio
1L’impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d’affari e al segreto d’ufficio.

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Ricerca a testo integrale

Informazioni complementari

Tipo:  PDF

Linee direttrici della Conferenza dei servizi d’informazione (2003)
25.02.2008 | 652 kb | PDF


Le autorità federali della Confederazione Svizzera
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