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Nel mese di dicembre del 2006 l'Assemblea federale ha approvato la legge su PUBLICA, aprendo in tal modo la via a un nuovo ordinamento sulla previdenza professionale della Confederazione. La modifica più importante consiste nel passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. I dettagli sono fissati in un regolamento della previdenza. Quest'ultimo è parte integrante del contratto di affiliazione per la cassa di previdenza della Confederazione, approvato in data odierna dal Consiglio federale. Altri elementi sono contenuti nel diritto del personale. Al riguardo, lo stesso Governo ha altresì deciso in data odierna una modifica dell'ordinanza sul personale federale.
Il futuro ordinamento previdenziale contempla tre piani di previdenza, ossia il piano standard, il piano per i quadri 1 e il piano per i quadri 2. L'assegnazione a un determinato piano dipende dalla funzione (classe di stipendio) del collaboratore. Sostanzialmente i piani si differenziano per l'entità dei contributi di risparmio, che sono più elevati nei piani per i quadri. Oltre ai contributi obbligatori di risparmio, gli assicurati possono versare contributi volontari per conseguire una maggiore rendita di vecchiaia.
La prestazione di vecchiaia può essere riscossa al più presto dopo il compimento del 60° anno di età. In tutti i piani di previdenza le rendite di vecchiaia sono calcolate in base alla stessa formula. Esse corrispondono all'avere disponibile al momento del pensionamento (avere di vecchiaia e contributi di risparmio volontari) moltiplicato per l'aliquota di conversione applicata alla rispettiva età di pensionamento. A determinate condizioni è possibile una liquidazione in capitale invece della rendita.
Oltre ai contributi e alle prestazioni di vecchiaia il regolamento della previdenza disciplina numerosi altri punti come ad esempio il riscatto, le prestazioni per i superstiti e quelle d'invalidità, la promozione della proprietà d'abitazioni o le prestazioni di uscita.
A partire dal 1° luglio 2008 circa 52 000 assicurati attivi della cassa previdenziale della Confederazione e di altre casse affiliate a PUBLICA saranno sottoposti al regime del primato dei contributi. Nei prossimi mesi saranno condotte diverse attività di informazione e consulenza indirizzate in primo luogo agli assicurati della cassa di previdenza della Confederazione. La priorità sarà data a coloro che, in ragione della loro età, potrebbero ancora beneficiare di una pensione anticipata volontaria secondo il primato delle prestazioni.
Gli assicurati interessati delle altre casse di previdenza saranno informati dai datori di lavoro d'intesa con PUBLICA.
Con l'entrata in vigore della nuova legge su PUBLICA, la Cassa pensioni PUBLICA diventerà un istituto collettore. Possono affiliarsi a un istituto collettore le casse di previdenza di diversi datori di lavoro. Nel caso di PUBLICA si tratta ad esempio dell'Amministrazione federale, dei PF, dell'Istituto Federale della proprietà intellettuale, Swissmedic e altri. Sul piano organizzativo ed economico le singole casse di previdenza sono separate.
Appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione, da un lato, le unità amministrative centrali (Cancelleria federale, dipartimenti, gruppi e Uffici), i Tribunali federali e i Servizi del Parlamento e, dall'altro, le unità amministrative decentralizzate (ad es. Regìa federale degli alcool) che sono sottoposte alla legge sul personale federale e alle sue disposizioni d'esecuzione e che in materia di personale non dispongono di competenze proprie. La cassa di previdenza della Confederazione è costituita dalla totalità dei datori di lavoro, dagli assicurati attivi e dai pensionati.
L'organo paritetico agisce in qualità di sostituto dell'insieme degli affiliati a una cassa di previdenza. Nel caso della cassa di previdenza della Confederazione, tale organo è composto di sei rappresentanti del datore di lavoro e di sei degli impiegati. L'organo paritetico partecipa tra l'altro alla conclusione e alle modifiche del contratto di affiliazione. Esso decide in merito all'utilizzo delle somme che rimangono alla Cassa dopo aver effettuato gli accantonamenti e le riserve regolamentari e definisce l'importo dell'adeguamento delle rendite al rincaro.