L’impiego del blocco delle copie sotto sorveglianza federale
Berna, 26.06.2008 - Dal 1° luglio 2008 sarà vietato eludere i provvedimenti tecnici volti a tutelare le opere protette dal diritto d’autore quali ad esempio il blocco delle copie e dell’accesso. Allo scopo di garantire un equilibrio tra gli interessi dell’industria culturale e quelli della collettività, un osservatore scelto dal Consiglio federale è stato incaricato di individuare eventuali problemi e di mediare tra le parti interessate per trovare soluzioni concertate.
Il 1° luglio 2008 entra in vigore la revisione parziale della legge sul diritto d’autore (LDA), la quale garantisce una protezione adeguata dei diritti d’autore anche in ambito digitale. Il punto centrale della revisione è costituito dalla nuova protezione dei provvedimenti tecnici. Le opere protette dal diritto d’autore sono particolarmente vulnerabili. L’ambito digitale accentua tale aspetto in quanto permette di produrre e divulgare in modo estremamente semplice copie di opere protette. I provvedimenti tecnici, ossia i dispositivi, come il blocco delle copie e dell’accesso, volti ad evitare che gli utenti accedano illegalmente a contenuti digitali o che li riproducano senza autorizzazione, possono contribuire ad attenuare il problema.
Il diritto d’autore prevede tuttavia anche numerose limitazioni che restringono i diritti del titolare nell’interesse pubblico (ad es. l’autorizzazione all’utilizzo a scopo didattico) e non si esclude che queste possano essere pregiudicate dall’impiego di provvedimenti tecnici. Un osservatore scelto dal Consiglio federale si occuperà pertanto di seguire gli effetti dei provvedimenti tecnici sulle utilizzazioni delle opere consentite dalla legge e di fare rapporto a cadenza periodica (vedi comunicato stampa del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 21 maggio 2008).
Mediazione in caso di conflitti di interesse
L’osservatore si informerà in merito agli effetti dei provvedimenti tecnici insieme alle cerchie coinvolte, ma interverrà anche in caso di comunicazioni da parte di persone interessate. Allineandosi alla direttiva CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione, la revisione parziale mira ad un modello di autoregolamentazione da parte delle cerchie coinvolte. Tuttavia, se l’osservatore riconoscerà indizi di abuso, promuoverà soluzioni di collaborazione avviando e moderando le discussioni. Finora il Consiglio federale non ha conferito all’osservatore facoltà direttive né decisionali. Qualora il previsto sistema di autoregolamentazione non dovesse funzionare, il Consiglio federale potrà accordargli un potere decisionale.
Flessibilità, indipendenza e meno burocrazia
È stata data grande importanza alla rapidità e alla semplicità delle procedure. La mediazione non deve essere complicata da impedimenti di natura procedurale o da costi. La regolamentazione della procedura si limita perciò a due disposizioni (art. 16 f e g dell’ordinanza sul diritto d’autore) e prevede che l’osservatore non riscuota alcuna tassa per la sua attività. L’osservatore lavorerà in modo indipendente, tuttavia l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale lo appoggerà nella sua attività mettendo a sua disposizione un segretariato e la necessaria infrastruttura nonché sostenendone le spese.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Emanuel Meyer, Osservatorio dei provvedimenti tecnici, Tel. +41 (0)31 377 72 23
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- Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
- Internet: http://www.ige.ch/defaulti.htm