Maggiore protezione per la designazione "Svizzera" e la croce svizzera anche per i prodotti alimentari

Berna, 25.03.2009 - In occasione del suo incontro odierno il Consiglio federale ha deciso di includere nel progetto legislativo "Swissness" anche i prodotti alimentari e ha definito i principi da integrare nel relativo messaggio. Con il progetto Swissness si intende consolidare la protezione della designazione di provenienza "Svizzera" e della croce svizzera entro i confini nazionali e all'estero per tutelarne il valore anche in futuro.

Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa al progetto legislativo "Swissness". Lo scopo del progetto è stato approvato all'unanimità e anche i due avamprogetti relativi alla revisione della legge sulla protezione dei marchi e alla nuova legge per la protezione degli stemmi pubblici hanno ottenuto l'appoggio della maggioranza. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare il relativo messaggio.

Per i prodotti industriali il Consiglio federale ha deciso che la proposta di fissare al 60% la partecipazione svizzera ai costi di produzione è equilibrata e commisurata all'obbiettivo; tale quota includerà anche i costi per la ricerca e lo sviluppo.

Per le derrate alimentari (prodotti naturali trasformati) il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di trovare una soluzione affinché le nuove disposizioni relative alla provenienza e l'obbligo di dichiarazione definito nel diritto sulle derrate alimentari coesistano senza che le indicazioni previste dal diritto sulle derrate alimentari siano sfruttate per eludere le disposizioni relative alla provenienza. In base ai risultati presentati dal gruppo di lavoro il Consiglio federale ha oggi deciso che le "disposizioni Swissness" si applicheranno in futuro anche alle derrate alimentari.

Quali sono le implicazioni concrete di tale decisione? Il diritto sulle indicazioni di provenienza definisce quali indicazioni di provenienza geografica (ad es. la croce svizzera o l'indicazione "Swiss Made") possono essere apposte facoltativamente sui prodotti a fini pubblicitari. Per motivi sanitari il diritto sulle derrate alimentari esige che siano indicati obbligatoriamente il Paese di produzione e le materie prime di cui è composto un alimento. Nell'ambito delle derrate alimentari già oggi è necessario rispettare entrambi i regolamenti. Con la revisione delle disposizioni sulla provenienza la situazione rimarrà invariata: si intende evitare che indicazioni corrette dal punto di vista del diritto sulle derrate alimentari siano utilizzate a fini pubblicitari come segno distintivo che non soddisfa le condizioni (più severe) poste per la pubblicizzazione di un prodotto come "prodotto svizzero". Si evita così che il consumatore sia tratto in inganno all'acquisto di un prodotto alimentare che porta la scritta "Svizzera", ma il cui contenuto non è svizzero. La dicitura "formaggio svizzero" in evidenza su un formaggio prodotto in Svizzera a base di latte estero, ad esempio, è contraria al diritto sulla provenienza, anche se secondo il diritto sulle derrate alimentari il Paese di produzione è la Svizzera.

Sempre nell'ambito dei prodotti alimentari durante la sua seduta odierna il Consiglio federale ha inoltre stabilito che, per essere definito svizzero, un prodotto dovrà in futuro essere composto per almeno l'80% del suo peso da materia prima di origine svizzera. Dalla disposizione sono esclusi i prodotti naturali che non esistono in Svizzera (ad es. il cacao) o che non sono temporaneamente disponibili per motivi oggettivi (ad es. in caso di perdita del raccolto a causa di maltempo). Motivi di ordine puramente economico (se ad es. la materia prima è più conveniente all'estero) non giustificano invece un'eccezione. In aggiunta anche il processo essenziale di trasformazione deve avere luogo in Svizzera (ad es. la trasformazione del latte in formaggio).

La soluzione proposta rappresenta un inasprimento equilibrato della protezione della designazione "Svizzera" e della croce svizzera, è facilmente attuabile e compatibile con le norme europee. Il Consiglio federale ha tenuto conto anche delle obiezioni sollevate in sede di consultazione: anzitutto il criterio di provenienza poggia sulla quota percentuale del peso della materia prima e non, come per i prodotti industriali, sulla partecipazione svizzera ai costi di produzione.  In secondo luogo è tenuto conto del fatto che non tutte le materie prime sono disponibili in Svizzera e che i raccolti sono soggetti a variazioni. Infine le nuove "disposizioni Swissness" valgono per tutti i prodotti e servizi, quindi anche per i prodotti alimentari.

I documenti relativi al progetto possono essere richiesti all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, 3003 Berna, o scaricati dalla pagina www.ige.ch/I/jurinfo/j108.shtm, dove sono disponibili altre informazioni e un elenco di domande frequenti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Per ulteriori informazioni: Felix Addor, sost. Direttore dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Tel. +41 31 377 72 01, felix.addor@ipi.ch



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