La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro
Inizio zona contenuto
Negli anni 1919 e 1929 i Cantoni di Zugo, Svitto e Zurigo rilasciarono alle Ferrovie federali svizzere FFS una concessione per lo sfruttamento della forza idrica della Sihl (Etzelwerk). La concessione iniziò a decorrere con la messa in funzione della centrale nel 1937, fu prolungata nel 1987 e scadrà l'11 maggio 2017. Le trattative tra i Cantoni interessati e le FFS in merito al rinnovo della concessione sono state interrotte all'inizio del 2008. I tre Cantoni, in qualità di autorità di concessione, sono dell'avviso che allo scadere della concessione sussista un cosiddetto "diritto di riversione" e che, di conseguenza, la centrale debba diventare di loro proprietà. Le FFS contestano il fatto che sussista un diritto di riversione e, nella primavera 2008, hanno chiesto al DATEC di chiarire questa fattispecie.
Nella sua valutazione il DATEC è giunto alla conclusione che non sussiste un diritto di riversione sancito dalla legge e che nemmeno la concessione del 1919/1929 regola esplicitamente la riversione. Nelle aggiunte alla concessione, firmate nel 1927 tra le FFS e i distretti svizzeri di Einsiedeln e Höfe, è previsto il diritto di riversione in tre casi precisi (estinzione della concessione in seguito a rinuncia o perenzione oppure se le FFS dopo 50 anni non prolungano la concessione). Tuttavia, visto che non è subentrato nessuno dei tre casi, nel frattempo il diritto di riversione previsto nelle aggiunte alla concessione è diventato privo d'oggetto.
Il DATEC constata pertanto che nel caso della centrale elettrica Etzelwerk non sussiste alcun diritto di riversione sancito dalla legge o dall'accordo stipulato tra le FFS e i Cantoni, che posa essere fatto valere allo scadere della concessione nel 2017. Le parti hanno la possibilità di interporre ricorso contro la decisione presso il Tribunale amministrativo federale e, infine, presso il Tribunale federale.