Controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare per il paesaggio

Ittigen, 21.01.2010 - Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare «Spazio per l’uomo e la natura», considerando particolarmente problematica la moratoria di venti anni per nuove zone edificabili prevista nel suo testo. Il Collegio intende tuttavia dare seguito alla richiesta legittima di mettere un freno all’espansione disordinata degli insediamenti e di tutelare meglio il paesaggio, proponendo una revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio. Il controprogetto indiretto all’iniziativa per il paesaggio, approvato in data odierna, restringe il proprio campo d’azione allo sviluppo degli insediamenti. Altri ambiti in cui è necessaria una revisione saranno trattati in una seconda fase.

L’espansione disordinata degli insediamenti e la scomparsa dei terreni coltivi sono problemi insoluti della pianificazione del territorio del nostro Paese. L’iniziativa per il paesaggio li affronta e in linea di massima va nella giusta direzione. Tuttavia il Consiglio federale ritiene che gli obiettivi dell’iniziativa possono essere raggiunti anche senza una modifica della Costituzione. In questo contesto considera non adatta la disposizione transitoria dell’iniziativa la quale, in caso di accettazione della stessa, vieterebbe di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili per un periodo di venti anni.  Questa moratoria generale non terrebbe tuttavia debitamente conto delle peculiarità a livello regionale. In generale, verrebbero premiati quei Cantoni che già oggi dispongono di zone edificabili troppo estese, a scapito di quelli che in passato hanno pianificato queste zone in modo oculato e in funzione del fabbisogno.

La revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, approvata oggi dal Consiglio federale come controprogetto indiretto all’iniziativa per il paesaggio, permette di conciliare meglio la disponibilità delle attuali e future zone edificabili con il fabbisogno delle diverse regioni del Paese.

Il progetto di revisione limita il proprio campo d’azione allo sviluppo degli insediamenti; il Consiglio federale è tuttavia consapevole della necessità di revisione anche in altri ambiti. Questi ultimi richiedono una discussione più approfondita, come ha evidenziato la consultazione concernente una nuova legge federale sullo sviluppo territoriale avvenuta nella primavera dello scorso anno. Tali punti saranno pertanto oggetto di una seconda fase di revisione, che seguirà al controprogetto indiretto.

Sfruttare meglio i terreni incolti all’interno delle zone edificabili

La revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio prevede una migliore tutela dei terreni coltivi e sancisce come obiettivo la separazione tra zone edificabili e zone non edificabili, oltre all’utilizzazione parsimoniosa del suolo. Inoltre, in futuro, i responsabili della pianificazione dovrebbero mirare sistematicamente alla realizzazione di insediamenti più compatti e alla migliore utilizzazione delle superfici incolte o non utilizzate appieno all’interno delle attuali zone edificabili. Grazie a ciò, si eviterebbe l’ulteriore espansione degli insediamenti nelle zone non edificabili.

Il progetto di revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio fissa condizioni chiare per i piani direttori dei Cantoni, in vista di una migliore gestione dell’espansione degli insediamenti:

  • I piani direttori dovranno d’ora in poi contenere indicazioni vincolanti sulle dimensioni e sulla distribuzione territoriale delle superfici di insediamento.
  • I progetti con ripercussioni significative sul territorio e sull’ambiente potranno essere autorizzati solo se previsti espressamente nei piani direttori. Si tratta di poli di sviluppo come zone ad alta densità di posti di lavoro e grandi generatori di traffico, come centri commerciali, mercati specializzati o strutture per il tempo libero di una certa dimensione. In tal modo, le ubicazioni di progetti di questo tipo potranno essere armonizzate in maniera ottimale dal punto di vista territoriale, sia a livello cantonale che intercantonale. 
  • L’adeguamento dei piani direttori cantonali alle nuove condizioni poste dal diritto federale dovrà avvenire entro cinque anni dall’entrata in vigore della nuova legge.
  • Finché gli adeguamenti dei piani direttori cantonali non saranno stati approvati dal Consiglio federale, sarà possibile effettuare degli azzonamenti solo se nel contempo si procederà ad altrettanti dezonamenti.
  • Una volta che il Consiglio federale avrà approvato l’adeguamento dei piani direttori, i nuovi azzonamenti saranno di nuovo possibili anche senza compensazione, purché siano rispettate le esigenze più severe della legislazione e le condizioni dei piani direttori.
  • Ai Cantoni i cui piani direttori non sono ancora stati approvati dal Consiglio federale entro il termine di cinque anni sarà applicato un divieto di azzonamenti, finché non sarà rilasciata tale approvazione.
  • Poiché in molti casi la superficie delle zone edificabili è sovradimensionata, in futuro si applicheranno requisiti più severi per i nuovi azzonamenti. Questi ultimi potranno essere effettuati solo se prima sono state utilizzate le zone incolte.
  • Infine i Cantoni saranno tenuti a prendere i necessari provvedimenti affinché, per contrastare il problema della tesaurizzazione dei terreni, nelle zone edificabili si costruisca effettivamente. A questo scopo sarebbero utili strumenti come l’obbligo di costruire, tasse di incentivazione o espropriazioni.


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