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Nel dicembre del 2003, arrestato il banchiere, un’ex collaboratrice di H. fornì alle autorità preposte al perseguimento penale accesso a nuovi documenti che aveva conservato a casa sua per conto dell’imputato. Gli atti lasciavano supporre che erano state istituite e gestite “casse nere“ per conto di un gruppo industriale francese. Sin dal 2004 si sospettava di essere di fronte a un caso di corruzione.
Le indagini si focalizzarono essenzialmente su questi elementi. Nell’ambito dell’istruzione preparatoria del giudice istruttore federale (dal 15 marzo 2004) si esaminarono in primo luogo i flussi di capitali legati agli affari del gruppo industriale e le relative attività di H.
Dalle indagini emerse che l’imputato aveva trasferito fondi del gruppo industriale, per costituire e alimentare le casse nere, e gestito ingenti somme per il gruppo industriale su conti di società offshore. A tal fine alle banche era stato dichiarato un falso avente diritto economico dei fondi. Su ordine di rappresentanti del gruppo industriale i fondi erano in seguito stanziati per la loro destinazione. Sono principalmente serviti per ottenere, mediante corruzione, l’aggiudicazione e la realizzazione di progetti all’estero. Tra i beneficiari finali dei pagamenti effettuati vi erano anche funzionari competenti per l’aggiudicazione di appalti. Per occultare la provenienza dei fondi della corruzione, H. li fece transitare attraverso conti di società offshore intercalate e si servì a tal fine anche con contratti e fatture fittizi.
Il MPC è giunto alla conclusione che queste procedure sono penalmente rilevanti e soggette al giudizio del tribunale. Promuove quindi l’accusa contro H. per falsità in documenti (art. 251 CP), amministrazione infedele in relazione al transito di fondi dal gruppo industriale alle casse nere (art. 158 CP), riciclaggio aggravato dei valori patrimoniali prelevati dal gruppo industriale, di fondi provenienti presumibilmente dal traffico di droga presi in consegna dall’agente infiltrato e di fondi di corruzione (art. 305bis n. 2 CP) nonché corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP).
Gli imputati godono della presunzione d’innocenza fino al giudizio. Dalla trasmissione dell’atto d’accusa il Tribunale penale federale a Bellinzona è competente per l’informazione dei media.