La Svizzera e la Germania parafano una convenzione fiscale

Berna, 10.08.2011 - In data odierna i negoziatori di Svizzera e Germania hanno concluso a Berna le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti in Germania, prevede il pagamento a posteriori di un’imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d’imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari tedeschi in Svizzera saranno soggetti a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità tedesche. Con la convenzione i due Paesi intendono inoltre migliorare l’accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari. La convenzione dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane da entrambi i Governi e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013.

Il testo della convenzione parafata dai negoziatori Michael Ambühl (segretario di Stato del Dipartimento federale delle finanze) e Hans Bernhard Beus (segretario di Stato del Ministero delle finanze tedesco) rispetta, da un canto, la sfera privata dei clienti bancari e, dall'altro, garantisce l'osservanza di pretese fiscali giustificate. Entrambe le parti convengono che, per l'effetto esplicato, il sistema concordato corrisponderà a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi di capitali.

Il testo completo della convenzione sarà pubblicato, come di consueto, dopo la firma di entrambi i Governi tra alcune settimane. La convenzione contiene in particolare i seguenti punti:

  • imposta liberatoria per il futuro: i futuri redditi e utili di capitali saranno direttamente assoggettati a un'imposta liberatoria. L'aliquota unica è stata fissata al 26,375 per cento, che corrisponde all'aliquota dell'imposta liberatoria in vigore in Germania. L'imposta liberatoria è un'imposta alla fonte. Con il suo versamento, l'obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è in linea di principio soddisfatto.
  • Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera è stato convenuto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare domande di informazioni che devono indicare il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici queste domande sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Per un periodo di due anni il numero delle domande sarà compreso tra 750 e 999; successivamente sarà adeguato sulla base dei risultati. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta «fishing expedition», è esclusa.
  • Ricupero d'imposta: ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, le persone residenti in Germania devono avere in via eccezionale la possibilità di pagare un'imposta calcolata in modo forfettario. L'ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34 per cento dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell'importo iniziale e finale del capitale. In luogo di tale pagamento, gli interessati hanno la possibilità di dichiarare alle autorità tedesche la loro relazione bancaria in Svizzera.
  • Altri punti: Svizzera e Germania hanno deciso di agevolare agli istituti finanziari l'accesso ai reciproci mercati. In particolare sarà semplificata l'applicazione della procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere in Germania e abrogato l'obbligo di avviare le relazioni con i clienti tramite un istituto sul posto. Inoltre è stata risolta la problematica dell'acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche.

Per garantire un gettito minimo a titolo di ricupero d'imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 2 miliardi di franchi. Il denaro anticipato dalle banche sarà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti d'imposta e restituito alle banche.

Ulteriore modo di procedere

I negoziati concernenti la convenzione fiscale sono stati avviati nel corso del mese di gen-naio del 2011 sulla base di una dichiarazione comune sottoscritta nell'autunno del 2010. La tappa successiva alla parafatura prevede la firma della convenzione da parte di entrambi i Governi nelle prossime settimane. Dopodiché gli organi legislativi dei due Paesi devono approvarla. In Svizzera la convenzione sottostà verosimilmente a referendum facoltativo. Essa dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013.


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Roland Meier, portavoce del DFF, +41 (0)31 322 60 86

Mario Tuor, Comunicazione Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, +41 (0)31 322 46 16



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