Pubblicazione della domanda di registrazione dell'IGP del Glarner Kalberwurst

Berna, 16.08.2011 - In data odierna, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio la domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) del Glarner Kalberwurst. Tale protezione ha il fine di evitare imitazioni e mantenere la buona reputazione e l'originalità del prodotto.

Il Glarner Kalberwurst è una salsiccia scottata, i cui ingredienti sono: carne di vitello, carne di maiale, lardo, latte, pane bianco e spezie. A distinguerlo dalle salsicce simili sono l'aggiunta di pane bianco e la caratteristica nota di noce moscata. Tradizione vuole che il Glarner Kalberwurst si cuocia in una salsa bianca di cipolla e si mangi accompagnato da purè di patate e prugne secche cotte. Il suo nome e la sua notorietà li deve al Cantone Glarona, unica regione di produzione. Il Glarner Kalberwurst gode di una lunga tradizione: la più antica testimonianza di produzione rinvenuta in tale Cantone risale a circa 150 anni fa. All'inizio del XX secolo, infatti, la ricetta di questa salsiccia scottata arricchita con pane era dibattuta e pertanto, durante l'assemblea popolare del 1920, se ne definì legalmente l'esatto contenuto. A livello federale, però, la legislazione sulle derrate alimentari vietava l'aggiunta di ingredienti non carnei. I macellai di Glarona ottennero solo nel 1957, dopo una lunga lotta, di produrre il Glarner Kalberwurst con un'autorizzazione speciale. La disputa ebbe fine nel 1992, quando la legge sulle derrate alimentari ammise, finalmente, l'aggiunta di pane all'impasto della salsiccia.

Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consente di tutelare i nomi geografici o tradizionali che designano prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati la cui qualità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine geografica. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dell'area geografica definita che ottemperano a un dettagliato elenco degli obblighi. Le domande di registrazione devono essere pubblicate. A chiunque abbia un interesse comprovabile - nonché ai Cantoni - è data la facoltà di opporsi alla registrazione entro il volgere di tre mesi.

Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche conta attualmente 27 registrazioni: 19 DOP (denominazioni d'origine protette) e 8 IGP (indicazioni geografiche protette). La documentazione è disponibile sul sito Internet www.blw.admin.ch (Temi > Produzione e vendite > Caratterizzazione e promozione dello smercio > Denominazioni di origine).


Indirizzo cui rivolgere domande

Karin Hulliger, Settore Promozione della qualità e delle vendite, tel. +41 31 324 96 61
Isabelle Pasche, Unità di direzione Mercati e affari internazionali, Servizio giuridico,
tel. +41 31 322 25 39


Pubblicato da

Ufficio federale dell'agricoltura
http://www.blw.admin.ch

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