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Con l'adozione della direttiva europea 2005/36/CE le pratiche di riconoscimento dei diplomi verranno semplificate ed estese anche ai nuovi Stati membri Bulgaria e Romania. In data 30 settembre 2011 il Comitato misto ha approvato la necessaria modifica dell'allegato III. Ecco, in breve, le principali novità:
La modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica dal 1° novembre in via provvisoria, poiché la nuova procedura di notifica per i prestatori di servizi dovrà essere prima di tutto integrata all'interno di una legge federale. Una volta emanata tale legge, l'intero allegato III entrerà in vigore definitivamente.
Sistema di riconoscimento fra Svizzera e UE/AELS
Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999 la Svizzera partecipa al sistema comune dell'UE sul riconoscimento dei diplomi. Tale sistema è applicabile solo alle professioni regolamentate. Sono definite regolamentate le professioni per l'esercizio delle quali in un determinato Stato è richiesto un diploma specifico. Affinché un diploma possa essere riconosciuto in un altro Stato è necessario che il contenuto e la durata della formazione siano comparabili. Per alcune professioni (medico, farmacista, odontotecnico, veterinario, infermiere, ostetrica e architetto) il riconoscimento è praticamente automatico, poiché i requisiti della formazione sono stati armonizzati. Per determinate professioni dell'artigianato si applica il sistema di riconoscimento dell'esperienza professionale. In tutti gli altri casi, lo Stato ospitante ha il diritto di comparare la formazione e l'esperienza lavorativa con i requisiti da lui posti, rilasciare un riconoscimento o richiedere misure di compensazione.