Assegni familiari per i lavoratori indipendenti in tutta la Svizzera

Berna, 26.10.2011 - A partire dal 1° gennaio 2013 anche i lavoratori indipendenti avranno diritto agli importi minimi degli assegni familiari fissati a livello nazionale. Allo stesso tempo dovranno però contribuire al loro finanziamento. Il Consiglio federale ha adeguato la relativa ordinanza. L’estensione era stata decisa dal Parlamento nel corso della sessione primaverile.

A partire dal 1° gennaio 2013 anche i lavoratori indipendenti avranno diritto agli importi minimi degli assegni familiari fissati a livello nazionale. Allo stesso tempo dovranno però contribuire al loro finanziamento. Il Consiglio federale ha adeguato la relativa ordinanza. L’estensione era stata decisa dal Parlamento nel corso della sessione primaverile.

Con la revisione della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) il Parlamento ha creato un sistema unitario a livello nazionale per gli assegni familiari destinati ai salariati e ai lavoratori indipendenti. Attualmente la LAFam li concede soltanto ai salariati; in virtù di normative cantonali, solo 13 Cantoni (BE, LU, SZ, NW, GL, BL, BS, SH, AR, SG, VD, VS e GE) ne prevedono il versamento anche ai lavoratori indipendenti. Inoltre in alcuni Cantoni gli assegni familiari sono concessi in funzione del reddito.

Entro l’entrata in vigore della revisione tutti i lavoratori indipendenti dovranno essere affiliati a una cassa di compensazione per assegni familiari. A partire dal 1° gennaio 2013 dovranno pagare contributi sul loro reddito da lavoro e avranno diritto ad assegni familiari dello stesso importo di quello dei salariati, ossia ad almeno 200 franchi (assegni per i figli) o 250 franchi (assegni di formazione) al mese per ogni figlio. Alcuni Cantoni versano prestazioni più elevate e/o assegni di nascita e di adozione.

Il Consiglio federale ha inoltre apportato due modifiche resesi necessarie in seguito a sentenze giudiziarie: già a partire dal 1° gennaio 2012 gli assegni di formazione saranno versati anche per i figli che seguono una formazione pluriennale all'estero. Finora i figli continuavano a dare diritto agli assegni solo durante il primo anno di formazione all’estero. Questa prassi è stata ritenuta troppo restrittiva.

La seconda modifica riguarda i salariati che beneficiano di un congedo non pagato. Dal 1° gennaio 2012, in caso di congedo non pagato di al massimo tre mesi, i salariati continueranno ad avere diritto agli assegni familiari. Il Consiglio federale ha introdotto nell’ordinanza la necessaria base legale.


Indirizzo cui rivolgere domande

031 322 90 79, Marc Stampfli, Responsabile Settore Questioni familiari, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



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