Il Consiglio federale dichiara l’obbligatorietà generale del CCL per il settore del prestito di personale

Berna, 13.12.2011 - Il 13 dicembre 2011 il Consiglio federale ha conferito l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. La dichiarazione di obbligatorietà generale disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori impiegati da aziende medie e grandi di fornitura di personale a prestito.

Il Consiglio federale dichiara per la prima volta l'obbligatorietà generale per un contratto collettivo di lavoro (CCL) del settore del prestito di personale. La dichiarazione di obbligatorietà generale vale per le imprese di fornitura di personale a prestito a partire da una determinata dimensione aziendale e per il personale da esse impiegato.

L'obbligatorietà generale ha validità anche se nell'azienda acquisitrice si applica un altro CCL. Se tale CCL ha obbligatorietà generale oppure è riportato all'allegato 1 del CCL sul personale a prestito, quest'ultimo ne recepisce le disposizioni in merito al salario, al tempo di lavoro, alle ferie, ai giorni festivi nonché l'eventuale regolamentazione sul pensionamento flessibile.

Le imprese di fornitura di personale a prestito sono tenute a corrispondere al personale a prestito un salario orario minimo fra i 16.46 e i 23.59 franchi, se non viene applicato un altro CCL. Il CCL per il personale a prestito prevede un tempo di lavoro settimanale normale di 42 ore, 5 settimane di ferie per i lavoratori dal compimento del 50esimo anno di età nonché un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

La dichiarazione di obbligatorietà generale si applica alle imprese titolari di un'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito che sono assicurate presso la Suva e che presentano una somma salariale minima relativa al personale a prestito pari a 1 200 000 franchi per anno civile. Ne sono esclusi i lavoratori con un salario superiore al guadagno massimo assicurato in base alla Suva (fr. 126 000) e i lavoratori che vengono impiegati nelle aziende agricole in periodi di carenze di personale (ad es. in caso di ferie, di impedimento al lavoro del responsabile dell'azienda o di picchi lavorativi).

La dichiarazione di obbligatorietà generale entrerà in vigore il 1° gennaio 2012. Per permettere alle imprese interessate di adeguarsi alle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale, anche in caso di violazioni alle disposizioni del CCL, gli organi d'esecuzione del CCL per il personale a prestito non potranno disporre pene convenzionali o addebitare costi per i controlli.


Indirizzo cui rivolgere domande

Serge Gaillard, SECO, Direzione del lavoro, tel. 031 322 29 26

Peter Gasser, SECO, capo Libera circolazione delle persone e Relazioni di lavoro, tel. 031 322 28 40



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