Una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni è in vigore

Berna, 05.01.2012 - Il 28 dicembre 2011 è stata pubblicata sul Foglio federale la Convenzione privata per evitare le doppie imposizioni con il Taipei cinese (Taiwan). La Convenzione è entrata in vigore il 13 dicembre 2011. Le disposizioni sullo scambio d’informazioni sono applicabili dal 1° gennaio 2012 mentre tutte le altre disposizioni sono applicabili con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

Le parti della convenzione privata per evitare le doppie imposizioni sono il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei» e la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland». Questa Convenzione contiene disposizioni normalmente previste nelle Convenzioni concluse tra due Stati per evitare le doppie imposizioni nel campo delle imposte sul reddito(CDI). Sulla base della legge del 17 giugno 2011 il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere convenzioni tra istituzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio se per motivi di diritto internazionale è esclusa la conclusione di un trattato.

A livello materiale la Convenzione privata per evitare le doppie imposizioni segue il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa contiene disposizioni relative allo scambio di informazioni secondo il vigente standard internazionale. La presente Convenzione serve agli interessi economici della Svizzera nel Taipei cinese.


Indirizzo cui rivolgere domande

Mario Tuor, Comunicazione SFI,
+41 31 322 46 16, mario.tuor@sif.admin.ch



Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42884.html