Svizzera e Germania completano la Convenzione sull’imposta alla fonte in ambito internazionale

Berna, 05.04.2012 - In data odierna la Svizzera e la Repubblica federale di Germania hanno firmato a Berna un Protocollo che completa la Convenzione del 21 settembre 2011 concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (Convenzione sull’imposta alla fonte in ambito internazionale). La Convenzione è ora pronta per essere discussa in Parlamento. Essa dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2013.

In data odierna, il segretario di Stato Michael Ambühl e l'ambasciatore della Repubblica federale di Germania in Svizzera e nel Liechtenstein Peter Gottwald hanno firmato a Berna un Protocollo che modifica la Convenzione sull'imposta alla fonte in ambito internazionale. Il contenuto della Convenzione, che garantisce l'imposizione presente e futura di capitali tedeschi detenuti in Svizzera e assicura quindi alle relazioni svizzero-tedesche future nuove prospettive, resta invariato. La Convenzione viene completata dai punti seguenti:

  • dopo l'entrata in vigore della Convenzione vengono considerate le successioni. In caso di successione gli eredi devono accettare il prelievo di un'imposta del 50 per cento o la trasmissione di informazioni;
  • per quanto riguarda l'imposizione forfettaria del passato, la fascia dell'onere fiscale è stata aumentata. L'aliquota oscilla tra il 21 e il 41per cento in luogo dei previsti 19 e 34per cento;
  • inoltre è stato adeguato il numero di richieste di informazioni presentate dopo l'entrata in vigore della Convenzione da un massimo di 999 a un massimo di 1300 richieste entro due anni. Questa possibilità estende e completa lo scambio di informazioni secondo lo standard minimo dell'OCSE;
  • con l'entrata in vigore della Convenzione prevista per il 1°gennaio 2013 non sarà più possibile trasferire in Paesi terzi valori patrimoniali detenuti in Svizzera da contribuenti tedeschi senza comunicazione corrispondente. Il giorno di riferimento rilevante è stato anticipato dal 31 maggio 2013 al 1°gennaio 2013;
  • è stato precisato che i pagamenti di interessi (presenti e futuri) considerati nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'Unione europea sono esclusi dal campo d'applicazione della Convenzione. In tal modo è stato possibile tenere conto dei timori della Commissione europea riguardo alla conciliabilità con il diritto europeo, analogamente alla Convenzione conclusa tra la Svizzera e la Gran Bretagna;
  • le disposizioni concernenti la ripartizione del gettito in Germania vengono soppresse. Per quanto riguarda l'imposizione forfettaria a posteriori, nel quadro di una procedura legislativa tedesca è quindi possibile versare una quota maggiore ai Länder e ai Comuni rispetto a quanto risulterebbe dalla chiave di ripartizione per l'imposta sui redditi da capitale;
  • singoli modelli d'impostazione che rientrano nella norma sugli abusi vengono ora specificati. Inoltre sono stati precisati esplicitamente la verifica dell'applicazione della Convenzione da parte dell'autorità svizzera competente e da parte di un'impresa di revisione indipendente come pure la partecipazione dei rappresentanti dei due Stati nel cosiddetto comitato congiunto.

Con gli emendamenti apportati alla Convenzione viene fornito un importante contributo all'equità fiscale. La Convenzione rispetta, da un lato, la tutela della sfera privata dei clienti bancari in vigore in Svizzera e, dall'altro, garantisce la riscossione di pretese fiscali giustificate della Germania.

Inoltre dovrebbero essere ottimizzati aspetti procedurali di attività transfrontaliere del settore finanziario. La collaborazione rafforzata tra le autorità di vigilanza tedesche e svizzere nel quadro delle rispettive legislazioni interne permetterà di snellire e accelerare la procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere in Germania e di semplificarla nell'applicazione.

La presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf
«I nostri Stati partner possono prendere atto della nostra serietà e del nostro impegno per una piazza finanziaria integra, priva di fondi non dichiarati. Per l’imposizione degli investitori esteri domiciliati in Svizzera bisognerà applicare le medesime aliquote fiscali dei loro Paesi di residenza. Ciò garantisce la corretta imposizione di tutti i contribuenti. Si eviterà pertanto lo scambio su larga scala di dati difficilmente valutabili trasferendo in modo concreto il denaro dei contribuenti. Questo è il nostro concetto di equità fiscale. Sono fiduciosa che questo sistema produrrà i suoi vantaggi non appena sarà entrato in vigore e che altri Stati ne riconosceranno l’utilità cogliendo l’occasione di concludere questo tipo di accordo con la Svizzera.»


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