Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla Convenzione concernente un’imposta alla fonte con l’Austria

Berna, 20.04.2012 - Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla Convenzione concernente un’imposta alla fonte con l’Austria. La Convenzione sarà dibattuta in Parlamento come le convenzioni con Germania e Gran Bretagna nel mese di giugno del corrente anno e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

La Convenzione concernente un’imposta alla fonte tra Svizzera e Austria è stata firmata il 13 aprile 2012 e corrisponde in ampia misura alle convenzioni firmate con Germania e Regno Unito. Le differenze riguardano soprattutto le aliquote fiscali. L’importo per il pagamento unico forfettario si situa tra il 15 e il 38 per cento del patrimonio a seconda della durata della relazione bancaria e dell’ammontare del patrimonio. Per l’imposizione dei futuri redditi da capitale viene applicata un’aliquota unica del 25 per cento che corrisponde all’imposta austriaca sul reddito. Svizzera e Austria hanno inoltre convenuto di eliminare importanti ostacoli concernenti i servizi finanziari transfrontalieri e agevolare le condizioni relative alle autorizzazioni bancarie in Austria. Le operazioni in materia di valori mobiliari vengono semplificate.Le convenzioni concernenti l’imposta alla fonte costituiscono una parte importante della strategia governamentale per la piazza finanziaria. Esse sono infatti uno strumento efficace per tassare i contribuenti esteri che detengono conti bancari in Svizzera tutelando la loro sfera privata in base alle regole del loro Stato di domicilio. Le Parti contraenti ritengono che, per l’effetto esplicato, il sistema concordato equivale a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi da capitale.

La Gran Bretagna fa uso della clausola della nazione più favorita

In applicazione della clausola della nazione più favorita convenuta tra la Svizzera e il Regno Unito nel Protocollo di modifica del 20 marzo 2012, le parti contraenti hanno adeguato le aliquote fiscali nella convenzione britannica. Le aliquote si allineano a quelle della convenzione tedesca, ovvero l’aliquota fiscale minima in caso di regolarizzazione del passato ammonta ora al 21 per cento (anziché 19 %) e l‘aliquota fiscale massima è stata aumentata al 41 per cento (anziché 34 %). Questa modifica non si applica ai cosiddetti soggetti non domiciliati nel Regno Unito («Non-UK domiciled individuals»), vale a dire alle persone che soggiornano in Gran Bretagna senza avere un domicilio durevole. In questo caso l’aliquota unica rimane invariata al 34 per cento.


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