Il Consiglio federale presenta un rapporto sulla compatibilità di QIA e segreto bancario

Berna, 10.10.2012 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato un rapporto sulla compatibilità del cosiddetto Qualified Intermediary Agreement (QIA) con il segreto bancario svizzero. Secondo il Consiglio federale, il segreto bancario non viene violato dall’accordo delle banche svizzere con gli Stati Uniti. Con questo rapporto il Consiglio federale adempie al mandato del 2010 delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Il 30 maggio 2010, nel loro rapporto sulla trasmissione di dati di clienti di UBS, le Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati avevano incaricato il Consiglio federale di esaminare le questioni sollevate dall'applicazione dell'articolo 271 del Codice penale (CP) nonché dalla compatibilità del Qualified Intermediary Agreement (QIA) con il segreto bancario svizzero.

Il motivo del mandato della CdG risiedeva in un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP, rilasciata nel 2000 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) alle persone incaricate dell'esecuzione del QIA concluso tra le autorità federali americane IRS e le banche svizzere o i commercianti di valori mobiliari. L'autorizzazione del DFF permetteva a tali persone, segnatamente collaboratori di banche o commercianti di valori mobiliari, di operare in modo particolare deduzioni dell'imposta alla fonte conformemente al diritto americano.

Secondo il sistema vigente di Qualified Intermediary System i cittadini non statunitensi non sono tenuti a pubblicare la loro identità all'IRS, mentre dal 1° gennaio 2001 i cittadini statunitensi possono detenere titoli statunitensi nella misura in cui siano disposti a firmare il cosiddetto modulo «W9». I dati riportati nel modulo permettono all'intermediario qualificato «QI» di notificare all'IRS i redditi conseguiti con i titoli e quindi di pubblicare l'identità del cittadino statunitense. Il QI deve ottenere dai clienti l'autorizzazione a pubblicare la loro identità o il loro accordo secondo cui non sono detenuti titoli statunitensi per conto loro. Sulla base del diritto di scelta esistente, il Consiglio federale giunge alla conclusione che il QIA non viola il segreto bancario.

Per quanto concerne l'autorizzazione generale rilasciata nel 2000 ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP, il Consiglio federale ritiene che, nell'ottica attuale, autorizzazioni di tale portata politica, come il caso in questione, rientrano nella sua competenza e sarebbe stato preferibile adottare una norma generalmente astratta anziché rilasciare un'unica autorizzazione a una cerchia indeterminata di destinatari.


Indirizzo cui rivolgere domande

Mario Tuor, Comunicazione Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
+41 31 322 46 16, mario.tuor@sif.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-46272.html