Attenzione alle truffe degli annuari

Berna, 23.10.2012 - Nelle ultime settimane la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ricevuto numerose segnalazioni di truffe degli annuari. Per questo, la SECO mette in guardia contro diversi messaggi arrivati via fax rivelatisi truffe agli annuari.

L’avviso riguarda le seguenti «aziende»:

  • Branchenverzeichnis Zürich,  fax n° 031 544 15 61
  • Business Data Limited,   fax n° 044 575 34 59
  • Das Branchenverzeichnis,   fax n° 021 588 03 17
  • Firmenkatalog 2012,    fax n° 044 515 46 53
  • Gewerbe- und Wirtschaftsverlag Sàrl, fax n° 061 544 73 55
  • Handelsregisterdatenbank,   fax n° 044 575 32 67
  • Örtliche-Branchen-Auskunft,  fax n° 044 575 32 67
  • Sabryem St Company’s SRL, Bucarest, fax n° 022 545 79 44
  • Unternehmensdatenbank,   fax n° 031 560 40 04
  • UPA Verlags-GmbH,    fax n° 028 212 55 17

L’elemento comune a tutte queste aziende è che la richiesta di registrazione negli annuari viene inviata per fax. Di solito l’identità del mittente è sconosciuta. Benché i messaggi suggeriscano di iscriversi in un registro ufficiale, sappiate che NON È VERO.

Chi rispedisce indietro il fax come richiesto sottoscrive un contratto della durata minima di uno o due anni e dal costo mensile notevole (p. es. 87 CHF).

Dal 1° aprile 2012 una nuova disposizione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) prevede che l’iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili debbano soddisfare precisi requisiti formali e di contenuto (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. p LCSI). Occorre infatti indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:

  • il carattere oneroso e privato dell’offerta,
  • la durata del contratto,
  • il prezzo totale per la durata del contratto, e
  • la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l’ultimo termine di pubblicazione.

Poiché i fax menzionati sopra non corrispondono in alcun modo ai requisiti di legge, la SECO ritiene che violino la LCSI e li considera illegali.

Cosa fare se riceve un fax del genere?
La cosa migliore è buttarlo via SENZA RISPONDERE. È possibile che gli autori della truffa contattino telefonicamente le vittime per convincerle a firmare il fax, con la scusa che firmandolo e rinviandolo non vi sarà alcuna iscrizione nel registro. Al contrario, è proprio rimandando indietro il fax che si conclude il contratto.

Cosa fare una volta firmato e rinviato il fax?
Entro un anno dalla scoperta dell’errore o dell’inganno, la parte lesa all’atto della conclusione del contratto può fare una contestazione scritta. Occorre inviare alla controparte una lettera raccomandata in cui si afferma che si è stati raggirati e che qualsiasi contratto eventualmente stipulato viene considerato non vincolante a causa di errore e inganno. Secondo il diritto svizzero, la dichiarazione con cui si impugna il contratto comporta il carattere non vincolante dello stesso (art. 23 segg. del Codice delle obbligazioni). Qualora la controparte insistesse sul carattere vincolante del contratto e avviasse un’azione legale, solo un giudice a conoscenza del caso specifico può stabilire se un contratto è vincolante oppure no.


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