Legge sulla protezione degli animali: entrata in vigore delle modifiche fissata per il 1° gennaio 2013

Berna, 26.11.2012 - Il 15 giugno 2012 il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sulla protezione degli animali. Dopo l’approfondita revisione dell’intera legislazione negli anni 2004-2008, ora sono state apportate soltanto modifiche puntuali, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Dopo l'approfondita revisione dell'intera legislazione sulla protezione degli animali negli anni 2004-2008, ora sono state apportate soltanto modifiche puntuali.

A partire dal 2013, il commercio di pelli di cane e di gatto in Svizzera sarà vietato, mentre finora era proibita soltanto l'importazione. Anche il divieto di transito di animali sul territorio svizzero, già oggi in vigore grazie all'ordinanza sulla protezione degli animali, sarà sancito nella legge.

A partire dal 1° gennaio 2013 il Consiglio federale potrà sottoporre determinati trattamenti di cura su animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione. Questa modifica, che soddisfa tra l'altro una richiesta delle autorità cantonali esecutive, garantisce l'esecuzione uniforme e professionale di determinati trattamenti di cura e riduce il rischio di ferimenti degli animali.

Il Consiglio federale può inoltre sottoporre all'obbligo di autorizzazione manifestazioni interregionali con animali, come ad esempio le manifestazioni sportive di più giorni. L'introduzione di quest'obbligo a precise condizioni consente in particolare di obbligare gli organizzatori di tali manifestazioni a esercitare un controllo più accurato per evitare pratiche contrarie alla protezione degli animali.

Anche il divieto di importazione di delfini e mammiferi cetacei, deciso dal Parlamento, entrerà in vigore alla suddetta data.

Al fine di adeguare la gestione della sperimentazione animale agli odierni requisiti, è stato introdotto un apposito sistema d'informazione elettronico.

La revisione crea le basi legali formali esplicite per tale sistema. L'articolo 20a, che disciplina  l'informazione del pubblico relativa agli esperimenti sugli animali, non è ancora entrato in vigore, ma acquisirà validità giuridica unitamente alle disposizioni di attuazione ancora da emanare.


Indirizzo cui rivolgere domande

Nathalie Rochat,
Portavoce dell’Ufficio federale di veterinaria
Tel. 031 324 04 42


Pubblicato da

Ufficio federale di veterinaria (UFV) - dal 2013 nel DFI
http://www.bvet.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-46854.html