Il Consiglio federale vuole impedire l’accettazione di averi non dichiarati con obblighi di diligenza estesi

Berna, 14.12.2012 - Il Consiglio federale vuole impedire con obblighi di diligenza estesi che le banche e altri istituti finanziari accettino averi non dichiarati. Nella sua seduta odierna, il Governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentare all’inizio del 2013 un pertinente progetto da porre in consultazione. Dal punto di vista materiale e temporale, il progetto dovrà essere armonizzato con l’attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI. Il Consiglio federale ha inoltre preso conoscenza dell’istituzione da parte del DFF di un gruppo di esperti che dovrà elaborare le basi per un’impostazione a lungo termine della strategia in materia di mercati finanziari.

Il Consiglio federale intensifica la lotta contro gli abusi nei settori del riciclaggio di denaro e fiscale. Con la prevista attuazione delle rivedute raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria GAFI (Financial Action Task Force, FATF), in futuro i reati fiscali gravi saranno considerati come reati preliminari del riciclaggio di denaro. In caso di sospetto di riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari dovranno comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro anche questi casi.   

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha inoltre deciso di regolare con il progetto per la consultazione, che riguarderà, oltre alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD), altre leggi come leggi tributarie e il Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima), anche i principi degli obblighi di diligenza estesi finalizzati a impedire l'accettazione di averi non dichiarati. Analogamente agli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l'entità dell'esame dipende dal rischio rappresentato dalla controparte. Gli intermediari finanziari saranno tenuti, nel rispetto di determinati parametri legali, a emanare norme di autodisciplina riconosciute dall'autorità di vigilanza, la cui osservanza sarà verificata da quest'ultima. Per quanto riguarda il loro effetto, le norme di autodisciplina riconosciute equivalgono a disposizioni legali. Laddove non ci sono norme di autodisciplina, spetta all'autorità di vigilanza emanare le pertinenti regole.

Nel quadro degli obblighi di diligenza volti a impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati, è previsto che l'intermediario finanziario possa esigere dai suoi clienti un'autodichiarazione che confermi l'adempimento dei loro obblighi fiscali. L'autodichiarazione permette di ritenere che il comportamento del cliente sia fiscalmente conforme. Ciononostante non esiste l'obbligo di autodichiarazione.

Il Consiglio federale ha inoltre preso conoscenza dell'istituzione da parte del DFF di un gruppo di esperti indipendente, diretto dal professor Aymo Brunetti (Università di Berna). Il gruppo di esperti è incaricato di elaborare le basi per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari della Confederazione e di sottoporre proposte e opzioni d'intervento. Svolgerà il suo compito in modo indipendente dagli affari quotidiani e si occuperà di questioni strategiche fondamentali. Il gruppo di esperti discuterà regolarmente del proprio operato con rappresentanti delle branche interessate e terrà conto delle loro analisi.


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