Il Consiglio federale avvia due consultazioni per combattere il riciclaggio di denaro e per estendere gli obblighi di diligenza in campo fiscale

Berna, 27.02.2013 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato due progetti da porre in consultazione. Da un lato si tratta di attuare le raccomandazioni internazionali rivedute per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. D’altro lato, attraverso obblighi di diligenza estesi, occorre impedire che intermediari finanziari in Svizzera accettino averi non tassati. Con questi progetti il Consiglio federale sottolinea l’importanza che attribuisce alla tutela dell’integrità della piazza finanziaria. Le due consultazioni terminano il 15 giugno 2013.

Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio di denaro

Il Consiglio federale presenta proposte per migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro. A tale scopo, dovranno essere attuate le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel mese di febbraio del 2012. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione delle raccomandazioni.

Per avere una piazza finanziaria di successo occorre impedire efficacemente che si abusi del settore finanziario per scopi criminali. Questa è la ragione per la quale il Consiglio federale attribuisce una grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria integra. Negli ultimi decenni la Svizzera ha costantemente ampliato il suo dispositivo in questo settore. La regolamentazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro è già oggi ampiamente compatibile con i nuovi standard del GAFI. Tuttavia sono necessari determinati adeguamenti affinché le raccomandazioni rivedute siano effettivamente attuate in Svizzera e affinché vengano eliminate alcune lacune accertate in occasione dell'esame dei Paesi condotto dal GAFI nel 2005.

Il progetto prevede i seguenti punti principali:

  • introduzione di un obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative di società non quotate in borsa per aumentare la trasparenza delle persone giuridiche nonché completamento dell'obbligo di diligenza ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto. Le misure proposte devono pure soddisfare le esigenze del Global Forum;
  • obbligo di identificazione e obblighi di diligenza basati sul rischio per le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera e persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali;
  • introduzione di un nuovo reato preliminare al riciclaggio di denaro sotto forma di truffa fiscale qualificata nell'ambito delle imposte dirette ed estensione dell'attuale reato preliminare nell'ambito delle imposte indirette;
  • gli acquisti di beni immobili e mobili possono essere effettuati in contanti solo fino a un importo di 100000 franchi. I pagamenti di importi più elevati devono svolgersi imperativamente tramite un intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD);
  • l'efficacia del sistema di annuncio viene aumentata e le procedure per gli intermediari finanziari vengono semplificate.

In data odierna, contestualmente all'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale i necessari adeguamenti legislativi concernenti il blocco di patrimoni di terroristi e organizzazioni terroristiche.

Obblighi di diligenza estesi

Questo progetto è parte della strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria e fissa nella LRD obblighi di diligenza estesi per gli intermediari finanziari. Gli obblighi di diligenza richiedono un esame basato sui rischi che deve impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Al riguardo la legge enuncia i principali comportamenti sinonimo di elevato rischio. Questi possono risiedere nel desiderio di maggiore discrezione del cliente o in investimenti che, senza motivazione ragionevole, sono effettuati in strutture complesse. Di converso la legge menziona anche indizi sulla cui base l'intermediario finanziario può ritenere che il rischio è minore, come è il caso quando tra il Paese di domicilio del cliente e la Svizzera è stata conclusa una convenzione sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale. Anche un'autodichiarazione affidabile può costituire un elemento importante che attesta un comportamento coerente sotto il profilo fiscale. I dettagli devono essere regolamentati in un'autodisciplina che deve essere riconosciuta dall'autorità di vigilanza quale standard minimo. Come già deciso il 14 dicembre 2012, il Consiglio federale vorrebbe rinunciare all'introduzione di un obbligo generalizzato di autodichiarazione.

Se dall'esame basato sui rischi emerge un sospetto di mancanza di conformità sotto il profilo fiscale, gli intermediari finanziari dovranno rifiutarsi di accettare i valori patrimoniali. Se - ad esempio a causa di un cambiamento di comportamento del cliente - sorge il fondato sospetto che i valori patrimoniali di un cliente esistente non siano in regola col fisco, l'intermediario finanziario deve richiedere al cliente di fornire entro un termine adeguato la prova della conformità sotto il profilo fiscale. Se il cliente non riesce a fornire la prova, bisogna in ultima istanza sciogliere la relazione d'affari.

In data odierna il Consiglio federale ha avviato con due progetti separati la consultazione sull'attuazione GAFI e sugli obblighi di diligenza estesi nel quadro della strategia in materia di mercati finanziari.


Indirizzo cui rivolgere domande

Obblighi di diligenza:
Roland Meier, portavoce DFF
031 322 60 86, roland.meier@gs-efd.admin.ch

Attuazione GAFI:
Mario Tuor, comunicazione SFI
031 322 46 16, mario.tuor@sif.admin.ch



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