Il Consiglio federale intende eliminare i punti deboli del diritto penale fiscale

Berna, 30.05.2013 - Il diritto penale fiscale contribuisce in maniera decisiva affinché le imposte vengano pagate correttamente. Tuttavia la legislazione in vigore presenta diversi punti deboli. Ai singoli generi di imposta si applicano in particolare regolamentazioni, mezzi d’inchiesta e competenze che si differenziano notevolmente. Ciò è fonte di incertezza del diritto per gli interessati e di ostacoli alla procedura. Il Consiglio federale intende eliminare i principali punti deboli: le procedure devono essere unificate per i diversi generi di imposta. In tal modo valgono rimedi giuridici uniformi e si evitano pene eccessive. Nei procedimenti si applicano i medesimi mezzi d’inchiesta. A livello di imposte indirette è possibile accedere a informazioni bancarie già nel quadro della legislazione in vigore. Grazie all’unificazione delle procedure penali le autorità fiscali cantonali dovrebbero poter accedere a tali informazioni anche in ambito di imposte dirette. L’accesso è limitato ai procedimenti penali fiscali e presuppone inoltre ogni volta l’autorizzazione del capo dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni; per quanto riguarda la procedura di tassazione il segreto bancario rimane immutato anche nei confronti delle autorità fiscali. In merito il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto fino al 30 settembre 2013.

La legislazione in vigore disciplina in maniera diversa le disposizioni penali e la procedura a seconda dei generi di imposta. Se le infrazioni riguardano più generi di imposta questa circostanza determina procedimenti separati ed eventualmente giudizi penali diversi, nonché il rischio di pene eccessive. Grazie all’unificazione delle procedure e delle fattispecie penali viene migliorata la certezza del diritto penale fiscale. Si garantisce che una determinata fattispecie venga perseguita e giudicata nel medesimo modo in tutti i procedimenti.

Fattispecie penali uniformi

La differenziazione attualmente in vigore tra sottrazione d’imposta e frode fiscale è da lungo tempo oggetto di critiche. Nel quadro dell’avamprogetto le fattispecie vengono ridefinite. La frode fiscale costituirà d’ora in poi una forma qualificata di sottrazione d’imposta, in modo tale da escludere una doppia sanzione per l’uno e l’altro delitto. Questa concezione corrisponde alle fattispecie in ambito di imposte indirette. Sotto il profilo materiale le fattispecie penali sono riprese dall’avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Tale avamprogetto è stato posto in consultazione il 27 febbraio 2013.

Mezzi d’inchiesta uniformi: accesso ai dati bancari

Le autorità fiscali cantonali attualmente non dispongono di mezzi d’inchiesta adeguati per poter garantire un’indagine completa sui reati fiscali in ambito di imposte dirette. Esse possono indagare solo limitatamente sui sospetti di reati fiscali perché dispongono di pochissime misure oltre all’interrogazione del contribuente. Nei procedimenti penali concernenti le imposte dirette i terzi possono essere interrogati soltanto in misura molto limitata, mentre le banche non lo possono affatto. È una situazione di cui approfittano le persone fiscalmente disoneste. A livello di procedimenti penali fiscali dovrebbe pertanto essere possibile ottenere informazioni da parte delle banche nonché l’accesso a tali informazioni anche in ambito di imposte dirette. Tuttavia, la richiesta di informazioni presso le banche necessita dell’autorizzazione del capo dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni interessata.

Interventi parlamentari

La presente revisione tiene anche conto della richiesta espressa dal Parlamento di una revisione del diritto penale fiscale. Una mozione corrispondente (10.3493) è stata trasmessa dalle Camere federali. L’avamprogetto di revisione posto in consultazione si fonda sul decreto del Consiglio federale del 21 settembre 2012 e si limita alle infrazioni concernenti le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo.

Valori di riferimento della revisione del diritto penale fiscale / Lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI)

Fattispecie penali uniformi:
le fattispecie penali devono essere articolate in maniera omogenea dal punto di vista del contenuto. L’avamprogetto reca norme uniformi per l’imposta federale diretta, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo, nonché attraverso la legge sull’armonizzazione fiscale (LAID) per le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Procedura uniforme: a tutte le procedure del diritto penale fiscale si applicano le medesime norme procedurali. È già questo il caso in ambito di imposte indirette (imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva e tasse di bollo), mentre per quanto riguarda le imposte dirette (imposta sul reddito e sull’utile di Confederazione, Cantoni e Comuni) si applicano – ad eccezione della procedura di indagine nel caso di gravi infrazioni fiscali – le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (in caso di sottrazione), rispettivamente le norme del diritto processuale penale (in caso di frode fiscale). D’ora in poi si dovrebbe applicare il medesimo diritto procedurale delle imposte indirette.

Competenze chiare: la competenza in ambito di imposte indirette rimane dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). In ambito di imposte dirette continuano a essere competenti le autorità fiscali cantonali. In questo senso sono conservate e utilizzate le competenze materiali attuali. Gli obblighi reciproci di comunicazione tra autorità sono destinati a evitare pene eccessive.

GAFI: gli standard internazionali del Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) sono stati sottoposti dal 2009 al 2012 a un’approfondita revisione consecutiva allo sviluppo della criminalità finanziaria internazionale. Nel febbraio del 2012 il GAFI ha adottato le 40 nuove Raccomandazioni rivedute. La Svizzera è tenuta ad attuarle. Nel loro contesto i delitti fiscali gravi vanno d’ora in poi definiti come reati preliminari al riciclaggio di denaro. Nel quadro dell’avamprogetto posto in consultazione lo scorso 27 febbraio 2013 la frode fiscale è stata pertanto rielaborata e il caso grave viene definito come crimine (a contare da un importo di 600 000 franchi). Tale fattispecie criminosa costituisce un reato preliminare al riciclaggio di denaro. La revisione del diritto penale fiscale riprende queste nuove fattispecie.


Indirizzo cui rivolgere domande

Emanuel Lauber, capo della Divisione Affari penali e inchieste (ASU) / Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
Tel. 031 324 91 29, kommunikation@estv.admin.ch



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