Svizzera e Stati Uniti firmano un accordo («Joint Statement») per porre fine alla controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti

Berna, 30.08.2013 - La Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato il 29 agosto 2013 a Washington un accordo («Joint Statement») che permette di porre fine alla lunga controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti. La soluzione convenuta definisce il quadro di cooperazione delle banche con le autorità statunitensi e rispetta la sovranità e l’ordinamento giuridico svizzero.

La dichiarazione comune («Joint Statement») è stata firmata dall'ambasciatore svizzero a Washington, Manuel Sager, e dal viceprocuratore generale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ), James Cole. Il programma statunitense, i cui estremi sono pure stati pubblicati, entra in vigore con la sottoscrizione della dichiarazione comune.

La soluzione è composta da tre elementi, ovvero la dichiarazione comune del Governo svizzero e degli Stati Uniti, il programma unilaterale statunitense al quale le banche possono partecipare volontariamente e, da parte della Svizzera, il modello di autorizzazione del 3 luglio 2013 che regge la cooperazione delle banche con le autorità statunitensi.

Questa soluzione permette alle banche svizzere di regolarizzare il passato entro un quadro definito. Essa rispetta l'ordinamento giuridico svizzero, non introduce norme con effetto retroattivo e non implica il ricorso al diritto d'urgenza.

Le banche che decidono di partecipare al programma statunitense devono richiedere un'autorizzazione individuale al Consiglio federale conformemente all'articolo 271 del Codice penale svizzero. Questa autorizzazione non è tuttavia applicabile ai dati relativi ai clienti, che possono essere forniti soltanto nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa fondata sulla Convenzione di doppia imposizione del 1996 e sul suo Protocollo del 23 settembre 2009 dopo che sia entrato in vigore.

Nell'ambito della loro cooperazione con le autorità statunitensi, le banche dovranno rispettare il diritto svizzero vigente, in particolare le disposizioni sulla protezione dei dati e sul diritto del lavoro. Questi principi sono stati espressamente fissati dal Consiglio federale nel modello di autorizzazione.

Il programma statunitense è aperto a tutte le banche svizzere, ad eccezione di quelle che sono oggetto di un'inchiesta penale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (categoria 1). Le banche che hanno motivi fondati per credere di aver violato il diritto fiscale statunitense (categoria 2) possono, al più tardi entro il 31 dicembre 2013, richiedere alle autorità americane un «Non-Prosecution Agreement». Esse dovranno in seguito fornire alle autorità americane informazioni sulle loro operazioni transfrontaliere - segnatamente gli elenchi «leaver» - ma non i nominativi di clienti.

Gli istituti della categoria 2 dovranno inoltre pagare una multa, il cui importo sarà commisurato al volume del patrimonio statunitense amministrato non dichiarato e dipenderà dal momento in cui i conti sono stati aperti. Le multe corrispondono al 20 per cento per i conti esistenti al 1° agosto 2008, al 30 per cento per i conti aperti tra il 1° agosto 2008 e il 28 febbraio 2009. Se una banca ha ancora aperto un conto con un patrimonio statunitense non dichiarato dopo il 28 febbraio 2009, la multa corrisponde al 50 per cento.

Le banche che ritengono di non avere violato il diritto fiscale statunitense (categoria 3) e quelle che svolgono solo un'attività locale (categoria 4) potranno annunciarsi tra il 1° luglio 2014 e il 31 ottobre 2014 presso le autorità statunitensi per richiedere una «Non-Target Letter».

Nella sua dichiarazione del 19 giugno 2013, il Parlamento svizzero ha espresso l'auspicio che il Consiglio federale prenda, nel quadro del diritto svizzero vigente, tutte le misure volte a permettere alle banche di cooperare con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Il 28 agosto il Consiglio federale ha esaminato la soluzione proposta dagli Stati Uniti e ha dato il via libera alla conclusione di un accordo.


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