Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge sul servizio informazioni (LSI)

Berna, 19.02.2014 - Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha adottato il messaggio e il disegno di legge sul servizio informazioni e li ha trasmessi al Parlamento.

Nel novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare una nuova legge sul servizio informazioni. Nell'ottobre 2013 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione incaricando il DDPS di proseguire il lavori legislativi fino alla fine dell'anno.

Successivamente il progetto è stato rielaborato. Le decisioni più importanti sono state le seguenti:

  • rinuncia alla creazione di una base costituzionale separata per il servizio informazioni;
  • precisazione della collaborazione con i Cantoni e diritti di vigilanza cantonali ampliati per evitare lacune in materia di vigilanza;
  • mantenimento dell'esplorazione dei segnali via cavo.

La legge sul servizio informazioni (LSI) disciplina i compiti del Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) in Svizzera e all'estero, le restrizioni a cui è sottoposto e la vigilanza su tale servizio. Crea le premesse per un'individuazione tempestiva di minacce e pericoli allo scopo di proteggere la Svizzera. Consente anche, in situazioni particolari, l'impiego del servizio informazioni per tutelare interessi nazionali essenziali ‡ per esempio la protezione di infrastrutture critiche e la protezione della piazza finanziaria ed economica oppure in occasione del rapimento di cittadini svizzeri all'estero.

Punti essenziali della legge
La legge comprende i seguenti punti essenziali:

  • base legale unitaria per il SIC.
  • I diritti fondamentali e le libertà individuali delle cittadine e dei cittadini svizzeri vengono tutelati e la sfera privata rimane per quanto possibile intatta.
  • Nuovo orientamento dell'acquisizione d'informazioni: in futuro si distinguerà tra estremismo violento con riferimento alla Svizzera, da un lato, e rimanenti ambiti di minacce e di compiti, dall'altro.
  • Introduzione di nuove misure per l'acquisizione di informazioni (sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni) negli ambiti del terrorismo, dello spionaggio, della proliferazione e degli attacchi a infrastrutture critiche oppure per tutelare interessi nazionali essenziali. Per l'approvazione di tali misure è competente in ogni singolo caso un'autorità giudiziaria (Tribunale amministrativo federale) e un'autorità politica (il capo del DDPS, previa consultazione obbligatoria della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale).
  • Nell'ambito della difesa dall'estremismo violento non è consentito l'impiego delle nuove misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione.
  • Conservazione e registrazione differenziate dei dati: in funzione della loro tematica, della loro fonte e della loro sensibilità, i dati sono archiviati in una rete di sistemi d'informazioni differenti e separati; prima di un'utilizzazione tale da esplicare effetti all'esterno, i dati personali devono obbligatoriamente essere verificati per quanto riguarda l'esattezza e la rilevanza. I dati che il SIC ottiene mediante una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione sono trattati separatamente e sono a disposizione soltanto degli specialisti in seno al SIC.
  • Ampi controlli: le attività del SIC sono sottoposte a un controllo/una vigilanza a quattro livelli, ossia da parte della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali e della Delegazione delle finanze delle Camere federali, da parte del Dipartimento competente e da parte del Consiglio federale. L'esplorazione radio sottostà inoltre a una verifica separata da parte dell'autorità di controllo indipendente.
  • Possibilità di ricorso: nel caso di decisioni del SIC e di sue misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, la LSI prevede efficaci possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale e, in seconda istanza, al Tribunale federale.
  • Per l'applicazione ci si baserà ampiamente sulle strutture federali e cantonali esistenti. Complessivamente si prevedono 20 posti supplementari.
  • Il disegno di legge comporta un rafforzamento della sicurezza interna ed esterna adeguato alla situazione di minaccia. Grazie a un contesto sicuro e socialmente stabile, vengono migliorate anche le condizioni quadro economiche e rafforzata la piazza svizzera.

Procedura ulteriore

Il messaggio e il disegno di legge sono stati trasmessi alle Camere federali. Dell'affare si occuperà ora la Camera prioritaria. Dapprima lo tratterà la sua Commissione della politica di sicurezza e successivamente sarà discusso nel plenum.


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Renato Kalbermatten
Portavoce DDPS
031 324 88 75


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Il Consiglio federale
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