Kloten: nuova regolamentazione dei voli il fine settimana a partire dal 27 ottobre

Berna, 27.09.2002 - La seconda misura anticipata prevista nell'accordo internazionale sul traffico aereo stipulato con la Germania e riguardante i voli di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo-Kloten durante i fine settimana diventerà operativa, come concordato, il 27 ottobre prossimo. Gli investimenti richiesti per la sua attuazione sono necessari, anche nel caso in cui le Camere federali non dovessero ratificare l'accordo.

L'accordo internazionale con la Germania, che disciplina i voli di avvicinamento e sorvolo del territorio della Germania meridionale nonché il controllo della navigazione aerea in Svizzera, è attualmente allo studio della Commissione d'esame preliminare del Consiglio degli Stati. L'accordo prevede, a partire dal 27 ottobre, il divieto di volo al di sotto dei 3'500 metri s.l.m. sopra il territorio tedesco, più precisamente durante i fine settimana tra le 20 e le 9 (sono ammesse eccezioni). Si tratta della seconda misura anticipata: la prima, riguardante il divieto di voli notturni tra le 22 e le 6, è entrata in vigore il 19 ottobre 2001.

Sia in Parlamento (interpellanza Schweiger/17.09.2002) che nell'opinione pubblica (tra l'altro lettera del Partito liberale-radicale svizzero al Capo del DATEC) sono state espresse alcune perplessità circa l'applicazione e gli effetti di questa regolamentazione. La seconda misura anticipata, infatti, entrerebbe in vigore malgrado il rifiuto dell'accordo da parte del Consiglio nazionale e benché la decisione sia ancora all'esame del Consiglio degli Stati. La seconda misura richiede inoltre degli investimenti per i quali la Confederazione dovrebbe risarcire l'aeroporto di Kloten in caso di rifiuto dell'accordo. È incerto infine se essa sia sostenibile dal punto di vista della sicurezza aerea.

L'attuazione della seconda misura è dettata da motivi giuridici. L'intesa sulle misure anticipate ha infatti contribuito alla stipula dell'accordo. La Germania ha concesso alla Svizzera dei periodi di transizione molto lunghi prima dell'attuazione completa dell'accordo. Questi periodi di transizione sono determinanti per un esercizio dell'aeroporto senza restrizioni, ma sono stati concessi solo grazie all'approvazione anticipata di determinate limitazioni. La Germania ha inoltre insistito sulle misure anticipate, in quanto temeva un ritardo nella ratifica dell'accordo da parte del Parlamento. Il raggiungimento di quest'intesa è di competenza del Consiglio federale.

Dal punto di vista del diritto internazionale, la Svizzera è quindi tenuta ad attuare detta disposizione dell'accordo. Una rinuncia equivarrebbe ad una dichiarazione secondo cui il nostro Paese non si sente più vincolato dall'accordo. Una simile procedura non entra in linea di conto fintantoché l'accordo non sarà trattato in via definitiva dalle Camere. Sarà così possibile verificare l'attuabilità della misura dal punto di vista economico e tecnico, prima della decisione finale del Parlamento.

In mancanza dell'accordo, la Germania potrebbe decidere di adottare provvedimenti unilaterali e la ripresa del controllo dello spazio aereo, con conseguenti limitazioni dei voli di avvicinamento sopra il territorio della Germania meridionale. Anche in questo caso sarebbero necessari lavori di adeguamento dell'infrastruttura dell'aeroporto e eventualmente altri investimenti di più ampia portata. Lo sviluppo futuro a cui mira lo stesso aeroporto e che prevede un aumento della capacità massima dell'impianto è possibile solo se vengono avviati i relativi adeguamenti dell'infrastruttura, che comprendono anche gli investimenti ora necessari.

Il problema dell'opportunità dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura in corso si porrebbe quindi solo se, contro ogni aspettativa, in caso di fallimento dell'accordo potesse essere interamente mantenuta l'attuale regolamentazione dei voli di avvicinamento e se l'aeroporto dovesse rinunciare agli adeguamenti di esercizio volti a far fronte al futuro volume di traffico. In virtù della concessione di esercizio dell'aeroporto, quest'ultimo è tenuto a sostenere le spese.  necessarie all'applicazione dell'accordo. Poiché tutte le misure ordinate sono conformi alle disposizioni, non vi è l'obbligo di risarcimento.

Non vi è motivo di perplessità sul piano della sicurezza. L'attuazione della seconda misura anticipata avviene nel rispetto dei requisiti derivati dalle norme nazionali ed internazionali applicabili.


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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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