Migliore tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità

Berna, 27.10.2009 - I diritti dei passeggeri con disabilità in Svizzera vengono rafforzati. In futuro tali passeggeri beneficeranno delle stesse condizioni d’accesso e di viaggio di tutti gli altri. Il 1º novembre 2009 in Svizzera entrerà in vigore un regolamento dell’Unione europea (UE) in materia.

Circa il 10 per cento della popolazione ha una mobilità ridotta. Pertanto, la maggior parte degli aeroporti e delle compagnie aeree offrono già un'assistenza ai passeggeri con disabilità.

Conformemente al regolamento dell'UE n. 1107/2006, che entrerà in vigore anche in Svizzera a partire dal 1º novembre 2009, gli aeroporti e le compagnie aeree sono ora tenuti a fare in modo che le persone con disabilità o a mobilità ridotta non vengano discriminate rispetto agli altri passeggeri. Tali persone hanno diritto all'assistenza gratuita negli aeroporti (al momento della partenza, dell'arrivo e del transito) e a bordo dell'aeromobile (ad es. per quanto riguarda il trasporto di sedie a rotelle e cani d'assistenza). Inoltre, una compagnia aerea potrà rifiutare il trasporto di una persona a mobilità ridotta solo per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza o se le dimensioni dell'aeromobile non lo consentono.

Le disposizioni relative ai disabili e alle persone a mobilità ridotta si applicano a tutti gli aeroporti svizzeri e a tutte le compagnie aeree i cui aerei decollano dalla Svizzera. Determinate parti del suddetto regolamento si applicano anche alle compagnie aeree svizzere o dei Paesi dell'UE i cui voli decollano da un Paese non europeo, ma che si dirigono in Svizzera o sul territorio dell'Unione europea. Ciò vale in primo luogo per il divieto di rifiutare il trasporto, nel caso in cui non vi si opponga alcuna norma di sicurezza, o per la fornitura di servizi a terra.

Ogni Paese deve affidare l'applicazione di questi diritti a un organo ufficiale. In Svizzero tale compito è stato assunto dall'organo preposto all'applicazione dei diritti dei passeggeri. In caso di violazione, tale organo può infliggere una sanzione alla compagnia aerea o all'aeroporto responsabile.

 



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Ufficio federale dell'aviazione civile
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