I proventi dell’imposta sul cherosene tornano all’aviazione

Berna, 29.06.2011 - Dal 1° agosto 2011, i proventi dell’imposta sul cherosene possono tornare all’aviazione. Il Consiglio federale ha approvato le relative disposizioni d’esecuzione, inserendole in due ordinanze. L’aviazione potrà disporre annualmente di 40-50 milioni di franchi.

Nel novembre 2009, il Popolo svizzero si è espresso a favore di una modifica costituzionale, gettando le basi affinché una parte del denaro versato alla Confederazione attraverso l'imposta sul cherosene possa essere destinata all'aviazione. Attualmente i proventi delle tasse sui carburanti alimentano, in parte, la cassa generale della Confederazione (50% del provento netto) e, in parte, i fondi per il settore stradale (50% del provento netto e 100% dell'imposta addizionale). La modifica costituzionale approvata dal popolo prevede che la quota di proventi destinata alle strade, in futuro, vada all'aviazione. Sono soggetti all'obbligo fiscale i voli interni e quelli privati. In base a una convenzione delle Nazioni Unite ne sono invece esentati i voli commerciali che assicurano collegamenti con l'estero.

Con la revisione della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, il Parlamento ha stabilito, a grandi linee, come devono essere impiegati tali risorse finanziarie: una metà è destinata alle misure a favore della sicurezza tecnica, l'altra viene attribuita, in ugual misura, ai provvedimenti finalizzati alla protezione contro gli attentati e a quelli per la protezione ambientale. Detratta la quota per la cassa generale della Confederazione, gli introiti dell'imposta sul cherosene ammontano annualmente a 40-50 milioni di franchi l'anno.

Il Consiglio federale ha ora fissato i dettagli concernenti l'utilizzo di questi proventi in due ordinanze, disciplinando, in particolare, le condizioni in presenza delle quali è possibile derogare all'impiego della summenzionata chiave di ripartizione. Tale deroga è ammessa quando si rende necessaria per poter realizzare progetti innovativi o misure urgenti nei settori della sicurezza e della protezione ambientale. I punti cardine relativi all'impiego dei proventi fiscali vengono stabiliti ogni quattro anni in un programma pluriennale che viene poi approvato dal DATEC. La ripartizione dei fondi, invece, è di competenza dell'UFAC.

I mezzi finanziari previsti per la promozione della sicurezza tecnica vanno in larga misura a beneficio dei servizi della navigazione aerea degli aerodromi regionali, finora sovvenzionati indirettamente con i proventi dei servizi analoghi offerti negli aeroporti nazionali e attraverso le tasse per il sorvolo del territorio nazionale. In futuro, le disposizioni internazionali non consentiranno più questa prassi: negli aerodromi regionali si rischia quindi un'insufficiente copertura finanziaria in materia di sicurezza aerea. Gli introiti dell'imposta sul cherosene permetteranno di colmare, almeno parzialmente, tale lacuna. Al contempo, il sistema di finanziamento dei servizi di controllo della sicurezza aerea verrà modificato: mentre oggi in tutti gli aerodromi vengono applicate le stesse tariffe per la sicurezza aerea, in futuro gli aeroporti nazionali e gli aerodromi regionali avranno aliquote diverse. In questo modo, si potrà soddisfare meglio il principio della verità dei costi.

Inoltre, il Consiglio federale, per un periodo massimo di nove anni, compensa Skyguide dei proventi che le vengono a mancare poiché gli Stati confinanti, ad eccezione della Francia, la indennizzano solo parzialmente per le prestazioni di sicurezza aerea fornite all'estero.


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Daniel Göring
portavoce UFAC
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Il Consiglio federale
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Ufficio federale dell'aviazione civile
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