Conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto: stabilito dal Consiglio federale il valore limite di alcolemia

Berna, 15.01.2014 - Dal 15 febbraio 2014 sarà in vigore il valore limite di alcolemia dello 0,5 per mille sia per i conducenti di veicoli stradali che per i conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto. In data odierna il Consiglio federale ha adottato la relativa modifica dell’ordinanza sulla navigazione interna, che prevede anche l’abrogazione, decisa dal Parlamento, del divieto generale di praticare il kite surf sui laghi svizzeri.

Pur essendo vietato condurre un'imbarcazione a motore o a vela in caso di inidoneità alla guida per consumo di alcol, finora l'ordinanza sulla navigazione interna non definiva il tasso alcolemico a partire dal quale una persona era considerata non idonea a condurre. Dopo che nell'estate del 2010 sul lago di Bienne era deceduta una nuotatrice travolta da un'imbarcazione a motore, alcuni Cantoni chiesero alla Confederazione di definire un valore limite di alcolemia che consentisse l'esecuzione di controlli efficaci. Nell'ambito della riforma delle ferrovie 2.2 il Parlamento varò quindi la necessaria base legislativa, grazie alla quale il Consiglio federale ha oggi stabilito il valore limite e dei dettagli procedurali.

Il Consiglio federale ha fondato la sua decisione sui risultati di un'indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). La proposta di introdurre, per la conduzione di imbarcazioni sportive e da diporto sulle acque svizzere, gli stessi valori limite di alcolemia in vigore nella circolazione stradale non è stata oggetto di contestazioni. Inoltre, analogamente a quanto accade nell'ambito della circolazione stradale l'UFT ha proposto il ritiro del permesso di condurre a partire da un tasso alcolemico dello 0,8 per mille e il mantenimento di prescrizioni più severe (tasso alcolemico dello 0,1 per mille), per l'equipaggio di battelli utilizzati per il trasporto professionale di passeggeri e di merci, data la loro particolare responsabilità.

Dopo l'indagine conoscitiva sono stati precisati determinati punti. I nuovi valori limite di alcolemia si applicano infatti non solo a chi è responsabile della conduzione di un'imbarcazione sportiva o da diporto, ma anche a chiunque si trovi al timone di tale imbarcazione. In caso di navigazione a scopi professionali questi valori si applicano, oltre che al conduttore, a tutti coloro che svolgono un servizio nautico, ad esempio a marinai o macchinisti. La nuova normativa non riguarda i conduttori di battelli ormeggiati in un porto, presso la riva o in un luogo di stazionamento autorizzato. In caso di ritiro del permesso, la sanzione deve essere applicata durante la stagione di navigazione.

La modifica dell'ordinanza prevede anche l'abrogazione del divieto di praticare il kite surf all'esterno delle zone autorizzate sui laghi svizzeri; in futuro questo sport potrà quindi essere praticato ovunque, tranne nel caso in cui il Cantone interessato lo vieti. Poiché la sovranità sulle acque compete ai Cantoni, questi potranno comunque vietare la navigazione - e quindi anche il kite surf - o limitarli a determinati specchi d'acqua, ma devono motivare la loro decisione. In base all'indagine conoscitiva l'ordinanza precisa inoltre che nelle zone rivierasche i Cantoni possono limitare la pratica del kite surf ai corridoi appositamente segnalati. I Cantoni devono applicare la nuova normativa stabilita dal Parlamento entro il 2016.

La modifica introduce infine le basi giuridiche per l'impiego di apparecchi per la navigazione satellitare e a mezzo radar, come i GPS, in caso di scarsa visibilità dovuta ad esempio a forte pioggia, nevischio o nebbia. Tranne che su determinati battelli per passeggeri, l'utilizzo di tali apparecchi rimarrà non obbligatorio.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale dei trasporti, Servizio stampa
tel. 031 322 36 43, presse@bav.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Segreteria generale DATEC
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

Ufficio federale dei trasporti
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-51651.html