Il Consiglio federale adotta i nuovi regolamenti Dublino e Eurodac

Berna, 07.03.2014 - Venerdì il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dei nuovi regolamenti Dublino III ed Eurodac. I due regolamenti richiedono alcune modifiche della legge federale sugli stranieri e della legge sull’asilo. In virtù dei risultati della consultazione, il Consiglio federale sottopone al Parlamento segnatamente le disposizioni rivedute riguardanti la carcerazione amministrativa.

Con il nuovo regolamento Dublino III ci si propone, da un lato, di rendere più efficiente il sistema Dublino e, dall'altro, di migliorare la tutela giurisdizionale delle persone interessate. Il regolamento Eurodac riveduto concorre all'attuazione efficiente del regolamento Dublino III.

Le condizioni per la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto
Gran parte delle disposizioni del nuovo regolamento Dublino III non richiedono una trasposizione nella legge. Pertanto, il Consiglio federale ha optato per un'attuazione provvisoria parziale del regolamento dal 1° gennaio 2014.

Il regolamento Dublino III definisce a quali condizioni è possibile ordinare la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto nei riguardi dei richiedenti l'asilo, ossia unicamente in caso di rischio che gli interessati si rendano irreperibili. Il regolamento riduce inoltre la durata massima della carcerazione, fissandola a sette settimane per la carcerazione preliminare e a sei settimane per la carcerazione in vista di rinvio coatto. Finora la durata era di 18 mesi per tutta la procedura.

In virtù dei risultati della consultazione, il Consiglio federale propone pertanto l'introduzione di una carcerazione cautelativa della durata massima di sei settimane per mancanza di cooperazione. Questa misura è tesa a evitare che un comportamento renitente riesca a impedire un trasferimento Dublino. L'esecuzione efficiente delle decisioni di allontanamento Dublino costituisce un elemento importante di una politica migratoria credibile. Nel nuovo regolamento, inoltre, è espressamente stabilito che le condizioni per poter ordinare qualsiasi tipo di carcerazione devono essere proporzionate e che non vi devono essere misure più lievi che permetterebbero di conseguire il medesimo risultato.

Il nuovo regolamento codifica un disciplinamento più chiaro riguardo alle famiglie e ai minori non accompagnati e introduce nuove prescrizioni in termini di sicurezza, garantendo in tal modo maggiormente gli interessi dei minori. D'ora in poi le autorità sono tenute a designare per ogni minore non accompagnato una persona di fiducia incaricata di difenderne gli interessi durante l'intera procedura.

La cooperazione Dublino si fonda sul principio secondo cui ogni domanda d'asilo presentata nello spazio Dublino sia effettivamente esaminata. Tale esame è sempre di competenza di un unico Stato, definito caso per caso dai criteri del regolamento Dublino. Questo disciplinamento delle competenze garantisce che, per un richiedente d'asilo, vi sia sempre uno Stato Dublino responsabile.

Identificazione delle persone agevolata
Eurodac è una banca dati europea per la registrazione di impronte digitali. I partecipanti alla consultazione hanno approvato il recepimento del regolamento Eurodac riveduto, che definisce i dati supplementari riguardanti i richiedenti l'asilo che in futuro occorrerà fornire al sistema centrale Eurodac. Dovranno essere consultabili e contrassegnati anche dati riguardanti i rifugiati riconosciuti che oggi sono bloccati nel sistema centrale. Grazie a questo contrassegno sarà più agevole identificare le persone cui un altro Stato Dublino ha già riconosciuto la qualità di rifugiato.

L'accordo di associazione a Dublino compie cinque anni
Lo spazio Dublino comprende attualmente 32 Stati: i 28 membri dell'Unione Europea nonché la Norvegia, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Svizzera. Nei primi cinque anni di applicazione del sistema, la Svizzera ha potuto trasferire 17 049 persone a un altro Stato Dublino. Nel medesimo periodo di tempo ha preso in carico 2483 persone. La durata media della procedura Dublino è di 50 giorni, inferiore a quella di una procedura nazionale, e cagiona un onere minore.

In occasione del quinquennio di associazione al sistema Dublino, l'UFM ha pubblicato un foglio informativo che illustra le regole dell'accordo e le principali cifre e risponde alle domande più frequenti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Martin Reichlin, Ufficio federale della migrazione, T +41 31 325 93 50



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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
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