Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti finanziari

Berna, 27.06.2014 - Il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina le condizioni della fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari. La LIFin prevede una normativa in materia di vigilanza differenziata per gli istituti finanziari. La consultazione termina il 17 ottobre 2014.

Il progetto posto in consultazione si compone di una legge sui servizi finanziari (LSF) e di una legge sugli istituti finanziari (LIFin). Oltre a creare pari condizioni di concorrenza per gli intermediari finanziari, la LSF si prefigge in particolare di migliorare la protezione dei clienti. Essa disciplina le relazioni degli intermediari finanziari con i loro clienti per tutti i prodotti finanziari. La regolamentazione comprende disposizioni concernenti l'emissione di servizi finanziari con obblighi di pubblicazione dei prospetti, l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un foglio informativo di base facilmente comprensibile, la distribuzione delle relative norme di comportamento nel «point of sale» come pure l'applicazione del diritto.

La LSF introduce obblighi di pubblicazione dei prospetti uniformi per tutti i valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati al commercio su una piazza borsistica. I nuovi obblighi di pubblicazione dei prospetti si improntano ai bisogni degli investitori e rispettano il principio della proporzionalità. Prevedono in particolare agevolazioni per le piccole e medie imprese (PMI). Ora per ogni strumento finanziario è necessario redigere un foglio informativo di base, affinché il cliente privato possa operare una scelta informata circa l'opportunità di investire e confrontare strumenti finanziari differenti. Il foglio informativo di base deve essere redatto in un linguaggio facilmente comprensibile, comprendere le indicazioni essenziali sul prodotto ed essere strutturato in modo uniforme, indipendentemente dalla natura dello strumento finanziario.

Le disposizioni sulle norme di comportamento sono incentrate sull'obbligo di informazione e di raccolta di informazioni. Per operare una scelta circa l'opportunità di investire, i clienti devono poter disporre di sufficienti indicazioni sui servizi e sugli strumenti finanziari offerti. Quando un fornitore di servizi finanziari fornisce consulenza ai clienti o gestisce il loro patrimonio deve tenere conto delle loro conoscenze, della loro esperienza nonché della loro situazione finanziaria e dei loro obiettivi di investimento. Le norme si orientano, sul piano formale e materiale, alla direttiva UE MiFID.

La posizione dei singoli clienti viene effettivamente migliorata solo se questi possono agire contro il comportamento scorretto del loro fornitore di servizi finanziari avvalendosi dei mezzi dell'applicazione del diritto privato. La LSF prevede pertanto un potenziamento dell'istituzione dell'organo di mediazione. Anche nel quadro della nuova regolamentazione l'organo di mediazione deve operare esclusivamente in qualità di ufficio di conciliazione, senza che gli vengano attribuite competenze decisionali. Per far valere i diritti in modo più semplice vengono proposte, in alternativa, una soluzione con un tribunale arbitrale o una nuova forma di finanziamento delle spese processuali. Infine è pure prevista la possibilità di godere di una protezione giuridica collettiva, tra cui in particolare una procedura di transazione di gruppo per la composizione consensuale delle controversie in caso di numero elevato di aventi diritto.

La LIFin intende disciplinare in un unico atto materiale la vigilanza su tutti i fornitori di servizi finanziari che in qualsiasi forma esercitano la gestione patrimoniale. Le disposizioni concernenti gli istituti finanziari già soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto vigente sono di principio riprese dagli atti normativi vigenti senza modifiche materiali. Gli istituti sono tuttavia armonizzati in modo differenziato in base alle loro attività. In avvenire anche i gestori patrimoniali di patrimoni individuali nonché di valori patrimoniali detenuti da istituti svizzeri di previdenza sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione.

I gestori patrimoniali qualificati (gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e gestori patrimoniali di valori patrimoniali detenuti da istituti svizzeri di previdenza) devono essere sottoposti alla vigilanza della FINMA. Per la vigilanza sugli altri gestori patrimoniali nell'ambito della procedura di consultazione vengono esposte due varianti: una vigilanza da parte della FINMA oppure, a determinate condizioni, da parte di più organismi di vigilanza. Per i gestori patrimoniali esistenti è prevista una clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti. Inoltre non sono sottoposti ad alcuna vigilanza prudenziale se, grazie all'attività pluriennale come gestori patrimoniali, dispongono di sufficiente esperienza e se si limitano a gestire soltanto i fondi di clienti esistenti.


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Brigitte Hauser-Süess, capo della Comunicazione DFF
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