Il Consiglio federale vuole evitare la doppia imposizione degli stabilimenti d’impresa

Berna, 19.09.2014 - In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente una modifica dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta. In adempimento alla mozione Pelli (13.3184), con l’ordinanza dovrebbe essere possibile concedere il computo globale dell’imposta agli stabilimenti d’impresa esteri in Svizzera e dunque evitare la sovraimposizione sistemica. La consultazione durerà fino al 23 dicembre 2014.

La revisione dell'ordinanza concerne gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di un'impresa con sede in un Paese con cui esiste una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI). Secondo il diritto attuale è possibile una doppia imposizione qualora questi stabilimenti d'impresa percepiscano da uno Stato terzo, con cui la Svizzera ha pure concluso una CDI, redditi da dividendi, interessi o diritti di licenza e a tali redditi lo Stato terzo applica un'imposta alla fonte non recuperabile (la cosiddetta imposta residua). Infatti, da un lato, i redditi vengono gravati dall'imposta residua e, d'altro lato, sono imponibili anche in Svizzera se essi sono attribuiti allo stabilimento d'impresa. Nel caso in cui esclude gli utili concernenti lo stabilimento d'impresa in Svizzera, ovvero li esclude dall'imposizione (cosiddetto metodo dell'esenzione), lo Stato della sede dell'impresa non può computare nelle sue imposte l'imposta residua dello Stato terzo poiché esso non riscuote alcuna imposta su questi redditi.

In questi casi il computo globale dell'imposta residua da Stati terzi non è possibile in Svizzera poiché, secondo le CDI, gli stabilimenti d'impresa esteri non sono considerati come persone residenti della Svizzera. Attualmente soltanto le persone residenti della Svizzera possono chiedere il computo globale dell'imposta. In futuro, il computo globale dell'imposta a favore di stabilimenti d'impresa svizzeri di imprese estere verrà concesso a condizione che tra tutti i Paesi partecipanti - ovvero la Svizzera, lo Stato terzo e lo Stato della sede della società di cui fa parte lo stabilimento d'impresa - esista una CDI. Lo stabilimento d'impresa deve essere inoltre sottoposto a imposizione ordinaria in Svizzera.

Nel suo commentario al modello CDI, l'OCSE ha raccomandato agli Stati membri di risolvere la problematica della mancata possibilità di computare le imposte alla fonte di Stati terzi in modo bilaterale o nel proprio diritto interno. La mozione dell'ex consigliere nazionale Fulvio Pelli (13.3184), trasmessa il 27 novembre 2013, andava nel senso di una soluzione interna. La soluzione proposta rispetta pienamente le raccomandazioni dell‘OCSE.

Computo globale d'imposta - definizioni:

Stabilimento d'impresa: per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. La definizione di stabilimento d'impresa è disciplinata nelle singole convenzioni per evitare la doppia imposizione.

Metodo dell'esenzione / Metodo del computo: in ambito di CDI la doppia imposizione si può evitare in due modi. Lo Stato di residenza della società esenta i redditi assoggettati a imposta nell'altro Stato contraente oppure le imposte dell'altro Stato contraente vengono computate nelle imposte dello Stato di residenza. In riferimento agli utili dello stabilimento d'impresa, secondo il metodo dell'esenzione lo Stato della sede della società rinuncia all'imposizione degli utili conseguiti dallo stabilimento d'impresa nell'altro Stato. Con il metodo del computo, lo Stato della sede assoggetta l'ammontare complessivo degli utili ma computa nelle proprie imposte quelle riscosse dallo Stato dello stabilimento d'impresa e da eventuali Stati terzi, per quanto sia stato convenuto in un trattato internazionale.

Computo globale dell'imposta: in Svizzera il computo dell'imposta è effettuato in maniera complessiva per le imposte riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni in quanto l'imposta alla fonte non recuperabile riscossa in uno Stato terzo non può essere ripartita tra le singole sovranità fiscali. Gli importi del computo sono ripartiti tra le sovranità fiscali Confederazione, Cantoni e Comuni in base a una chiave di ripartizione forfettaria. Il 22 agosto 1967 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che disciplina i dettagli in merito.

 


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