Legge sui servizi finanziari e legge sugli istituti finanziari: il Consiglio federale stabilisce i principi per l’impostazione in tre settori specifici

Berna, 24.06.2015 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha stabilito i principi per l’impostazione concreta della legge sui servizi finanziari e della legge sugli istituti finanziari in tre settori specifici. Le sue decisioni concernono la vigilanza sui gestori patrimoniali, la formazione e la formazione continua come pure la problematica legata alle spese di applicazione del diritto.

La legge sui servizi finanziari (LSF) disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l'offerta di strumenti finanziari. La legge sugli istituti finanziari (LIFin) prevede per gli istituti finanziari una normativa in materia di vigilanza differenziata in funzione dell'attività. Le nuove disposizioni intendono rafforzare la protezione dei clienti, promuovere la competitività della piazza finanziaria e ridurre le distorsioni tra offerenti con la creazione di un «level playing field».

Nel mese di marzo 2015 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione concernente entrambi i progetti, formulato le prime decisioni sulla direzione da seguire e incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare il relativo messaggio entro fine anno. Nella sua seduta odierna l'Esecutivo ha stabilito l'impostazione concreta della vigilanza sui gestori patrimoniali nonché della formazione e della formazione continua. Inoltre ha adottato decisioni di principio per la risoluzione della problematica legata alle spese di applicazione del diritto. Il Consiglio federale è stato infine informato sull'analisi d'impatto della regolamentazione.

La maggior parte dei pareri pervenuti hanno accolto favorevolmente l'assoggettamento dei gestori patrimoniali a una vigilanza prudenziale. Nella consultazione erano state proposte due varianti di vigilanza, ovvero una vigilanza esercitata dalla FINMA oppure da un nuovo organismo di vigilanza. Data l'impostazione di questa vigilanza, che deve soddisfare sia le necessità degli interessati sia le esigenze di una vigilanza indipendente, sono stati condotti colloqui con i rappresentanti del settore. A seguito del largo consenso per l'istituzione di un organismo di vigilanza il Consiglio federale ha deciso in data odierna di attuare tale variante definendone i punti principali. L'organismo di vigilanza indipendente sarà autorizzato dalla FINMA e sottoposto alla sua vigilanza. Per l'attività di vigilanza occorre prevedere una regolamentazione differenziata in base ai rischi («risk-based»). Nel caso di piccoli gestori patrimoniali con un potenziale di rischio ridotto e strutture semplici la periodicità della verifica può essere estesa da un anno a un massimo di quattro anni. L'organismo di vigilanza esercita la vigilanza in modo autonomo. Occorre inoltre riservarsi la possibilità di istituire, se necessario, anche più di un organismo di vigilanza.

Rispetto all'avamprogetto le regole per la formazione e la formazione continua vengono moderatamente estese. Il principio indiscusso in fase di consultazione, secondo cui sono autorizzati a svolgere attività di consulenza soltanto i consulenti alla clientela dotati di sufficiente formazione e formazione continua, è stato completato dalla relativa responsabilità dei fornitori di servizi finanziari. Questi ultimi devono infatti garantire che i loro consulenti alla clientela dispongano della formazione e della formazione continua necessarie. Nel quadro dell'autodisciplina i singoli settori devono stabilire le esigenze minime della formazione e della formazione continua in funzione dell'attività specifica.

Con l'istituzione di un tribunale arbitrale o di un Fondo per le spese processuali l'avamprogetto prevedeva due varianti che avrebbero consentito di contrastare a favore dei clienti privati la problematica legata alle spese della procedura civile. Tuttavia entrambe le proposte sono state respinte in fase di consultazione. La nuova soluzione prevede un esonero dalla prestazione degli anticipi o delle cauzioni per le spese processuali. In tal modo è possibile sormontare un primo notevole ostacolo all'avvio di una procedura civile. A determinate condizioni, anche se non risultasse soccombente, il fornitore di servizi finanziari dovrà pertanto assumersi le spese processuali. Ciò permetterà di ridurre i rischi connessi alle spese processuali per i clienti. A tal fine è necessario in particolare che il valore litigioso non superi i 250 000 franchi e che venga precedentemente eseguita una procedura innanzi a un organo di mediazione. In tal modo è possibile rafforzare il sistema degli organi di mediazione e promuovere al contempo un'evasione efficiente delle procedure. A determinate condizioni, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità.


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