Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti finanziari

Berna, 04.11.2015 - In data odierna il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l’offerta di strumenti finanziari. La LIFin prevede una normativa in materia di vigilanza differenziata in funzione dell’attività per gli istituti finanziari soggetti all’obbligo di autorizzazione.

Oltre a creare condizioni di concorrenza omogenee e a rafforzare la concorrenzialità della piazza finanziaria, la LSF serve soprattutto a migliorare la protezione dei clienti. Contiene regole concernenti la fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari applicabili a tutti i fornitori di servizi finanziari che operano a titolo professionale sulla piazza finanziaria. La normativa proposta considera le diverse caratteristiche dei fornitori di servizi finanziari e degli strumenti finanziari nonché le molteplici esigenze dei vari segmenti di clientela. Per migliorare la protezione dei clienti sono previste segnatamente ampie disposizioni in materia di trasparenza, mentre si rinuncia a imporre divieti.

Sia la LSF che la LIFin si basano sulle prescrizioni esistenti in materia di vigilanza. Le prescrizioni consolidate del diritto vigente vengono riprese e incorporate nelle novità previste nei seguenti settori.

Legge sui servizi finanziari

La LSF prevede l’obbligo della formazione e della formazione continua per i consulenti alla clientela. Nell’ambito dell’autodisciplina, spetta al settore stabilire standard minimi al riguardo. Gli obblighi di verifica del fornitore di servizi finanziari sono strutturati in maniera modulare e la loro estensione dipende dal tipo di servizio. Nel caso di una mera esecuzione di mandati o se le operazioni sono eseguite su richiesta del cliente al di fuori di una consulenza, il fornitore di servizi finanziari non deve effettuare alcuna verifica. Nel caso di una consulenza al cliente per operazioni specifiche (consulenza in investimenti per un’operazione specifica), deve essere eseguita una verifica dell’adeguatezza. Se nella consulenza si tiene conto dell’intero portafoglio del cliente (consulenza in investimenti e gestione patrimoniale per un portafoglio) occorre eseguire una verifica dell’idoneità. Inoltre, la segmentazione della clientela è concepita come un sistema dinamico all’interno del quale, a determinate condizioni, i clienti hanno la possibilità di cambiare segmento (sistema «opting-out» e «opting-in»). Vengono definite due categorie principali di clienti, ovvero i clienti privati e i clienti professionali. Questi ultimi comprendono il sottogruppo dei clienti istituzionali. Le prescrizioni in materia di comportamento e di prodotti sono adeguate al bisogno di protezione del segmento di clientela di volta in volta interessato.

Per tutte le indennità ricevute da terzi (come retrocessioni, diritti di mediazione ecc.) sussiste un obbligo di informazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Sono previste normative armonizzate anche per l’obbligo di pubblicare un prospetto – in questo caso con importanti agevolazioni per le PMI – e per l’introduzione di un foglio informativo di base. Al fine di garantire che anche i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari non assoggettati a vigilanza in Svizzera soddisfino le condizioni richieste dalla LSF per l’esercizio a titolo professionale di un’attività sul mercato finanziario in Svizzera, tali consulenti devono farsi iscrivere in un apposito registro dei consulenti.

Si rinuncia agli strumenti, molto contestati in occasione della consultazione, dell’inversione dell’onere della prova, del fondo per le spese processuali e del tribunale arbitrale, in quest’ultimo caso a favore di una normativa in materia di spese più moderata. La regolamentazione dell’applicazione collettiva del diritto (procedura di transazione di gruppo e azione collettiva) non dovrebbe essere limitata ai fornitori di servizi finanziari, motivo per cui viene esaminata nel quadro dell’attuazione della mozione 13.3931 (Birrer-Heimo) trasmessa dal Parlamento. Per contro, vengono rafforzati gli organi di mediazione. D’ora in poi tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione esistente o di nuova istituzione.

Legge sugli istituti finanziari

La LIFin introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell’assoggettamento alla vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni di clienti individuali, dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza nonché dei trustee. Al riguardo, non tutti gli istituti finanziari sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. La vigilanza prudenziale sui gestori di patrimoni di clienti individuali e sui trustee spetta a un organismo di vigilanza indipendente nella sua attività, fermo restando che possono esistere anche diversi organismi di vigilanza. A entrambe le autorità di vigilanza è conferita la competenza, nell’ambito della gestione patrimoniale, di prevedere una verifica con periodicità pluriennale tenendo conto dei rischi e dell’attività degli assoggettati alla vigilanza. Infine, la LIFin introduce il sistema dell’autorizzazione a cascata. La forma più ampia di autorizzazione comprende ora generalmente anche le forme previste per le attività meno estese.


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Roland Meier, portavoce DFF
tel. +41 58 462 60 86, roland.meier@gs-efd.admin.ch



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