Diritti dei passeggeri aerei: dal 1° dicembre anche la Svizzera applicherà le regole UE

Berna, 15.11.2006 - Il 1° dicembre prossimo entreranno in vigore anche in Svizzera i nuovi diritti dei passeggeri aerei che l’Unione europea (UE) ha provveduto a rafforzare. Ciò significa che, in caso di ritardo, sovraprenotazione (overbooking) e cancellazione di voli, i viaggiatori in partenza dalla Svizzera beneficeranno dei medesimi diritti dei passeggeri che decollano da un Paese dell’UE.

I viaggiatori in partenza dalla Svizzera possono già oggi godere dei maggiori diritti previsti dall’UE per i passeggeri aerei se si servono di un operatore europeo. La Svizzera ha deciso alla fine del 2005 di aderire a questa regolamentazione e di applicarla anche alle compagnie aeree elvetiche. Le nuove regole entreranno pertanto in vigore il 1° dicembre prossimo, non appena terminato il processo di approvazione da parte dell’UE.

Le disposizioni si applicheranno a tutti i voli effettuati mediante compagnie di bandiera e charter svizzere, così come ai voli di tutti gli operatori aerei in partenza da un aeroporto svizzero. Le compagnie aeree svizzere erano sinora tenute a rispettare la regolamentazione europea unicamente per i decolli effettuati da un aeroporto dell’UE.

D’ora in poi, i passeggeri di un operatore aereo elvetico in partenza anche da un campo d’aviazione in Svizzera potranno beneficiare dei seguenti diritti:

  1. Il diritto a un risarcimento in caso di overbooking, compreso fra 250 e 600 euro a seconda della distanza. Se, a seguito di una sovraprenotazione, il viaggio subisce un ritardo di sole 2-4 ore, il risarcimento può essere dimezzato. La compagnia aerea è inoltre tenuta a offrire un’altra forma di trasporto sino alla destinazione finale o a rimborsare il prezzo del biglietto.
  2. Se il volo è annullato, oltre a rimborsare il biglietto oppure a offrire un’altra forma di trasporto sino alla destinazione finale, l’operatore deve anche provvedere a pasti, bevande e, se del caso, a una sistemazione in albergo.
  3. Se il volo in partenza subisce un forte ritardo, fra 2 e 4 ore a seconda della distanza, la compagnia aerea deve provvedere a pasti, bevande e, se del caso, a una sistemazione in albergo.

II passeggeri che intendono fare uso dei loro diritti devono rivolgersi dapprima alla compagnia aerea. Se non fosse possibile giungere a un’intesa, essi possono successivamente rivolgersi a uno degli appositi organi di ricorso istituiti dalle autorità aeronautiche europee, e anche dalla Svizzera, e aventi funzioni di mediazione in caso di controversie. Nel nostro Paese, tale organo è aggregato all’Ufficio federale dell’aviazione civile.



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Ufficio federale dell'aviazione civile
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