Il Consiglio federale definisce le condizioni per l’applicazione della clausola di salvaguardia
Berna, 14.05.2025 — Dopo aver definito la clausola di salvaguardia nei negoziati con l’UE, il 14 maggio 2025 il Consiglio federale ha preso atto della sua attuazione in Svizzera. L’Esecutivo deve esaminare se sia opportuno attivare la clausola di salvaguardia nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e proporre pertinenti misure di protezione ad esempio se l’immigrazione netta, la disoccupazione o il ricorso all’aiuto sociale superano determinati valori soglia. Inoltre, il Consiglio federale può farlo se altri indicatori fanno intendere che la libera circolazione delle persone con l’UE comporta gravi problemi economici o sociali per la Svizzera. Questa attuazione della clausola di salvaguardia a livello nazionale dovrà essere inclusa nell’avamprogetto relativo al pacchetto complessivo sull’UE.

L’ALC consente, a determinate condizioni, ai cittadini dell’UE/AELS di vivere, lavorare e studiare in Svizzera nonché ai cittadini svizzeri di vivere, lavorare e studiare nello spazio UE. Nell’ambito dello sviluppo della via bilaterale, occorre rivedere l’ALC e in particolare integrarlo con parti della direttiva 2004/38/CE (cosiddetta direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE).
Indicatori e valori soglia
La clausola di salvaguardia permette alla Svizzera di limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone nel caso in cui l’immigrazione dall’UE/AELS comporti gravi problemi economici o sociali. Il Consiglio federale può attivare la clausola se riscontra problemi economici o sociali in tutta la Svizzera, in alcune regioni o in determinati settori. A tal fine si basa su indicatori, in particolare negli ambiti dell’immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, dell’alloggio e dei trasporti.
L’Esecutivo definisce inoltre valori soglia per l’immigrazione netta dall’UE, il numero di frontalieri, l’aumento della disoccupazione o la quota dei beneficiari dell’aiuto sociale. Se uno di questi valori viene superato per l’intera Svizzera, il Consiglio federale può prendere in considerazione di attivare la clausola di salvaguardia. Ciascun Cantone può inoltre chiedere di attivare la clausola di salvaguardia se riscontra problemi gravi al suo interno. In questi casi il Consiglio federale può anche adottare misure di protezione a livello regionale.
Possibilità di adottare autonomamente misure di protezione
Se il Consiglio federale attiva la clausola di salvaguardia, chiede al comitato misto misure di protezione adeguate. Le misure possibili, che saranno definite nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), disciplinano in che modo la Svizzera può limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone. Sono previste in particolare la definizione di valori massimi nei settori dell’immigrazione, l’assegnazione della priorità alla manodopera già presente sul territorio, la limitazione del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria o della durata di soggiorno per la ricerca di lavoro e altre misure nell’ambito del diritto degli stranieri. Simili misure possono essere proposte per tutta la Svizzera o per singoli Cantoni.
Se il comitato misto non prende una decisione, il Consiglio federale può convocare il tribunale arbitrale. Nel caso in cui quest’ultimo riscontri la presenza di problemi gravi dovuti all’immigrazione, l’Esecutivo può adottare le misure di protezione proposte. Se queste dovessero generare disparità, l’UE può adottare misure di compensazione proporzionate, tuttavia soltanto nell’ambito della libera circolazione delle persone.
Se il comitato misto stabilisce che le condizioni per l’applicazione della clausola di salvaguardia non sono adempiute, il Consiglio federale può comunque adottare autonomamente misure di protezione. In tal caso l’UE potrebbe, a sua volta, aprire un procedimento arbitrale e adottare misure di compensazione anche negli altri ambiti dell’accordo sul mercato interno (agricoltura esclusa) se il tribunale arbitrale riscontra una violazione dell’ALC.
Prima di attivare la clausola di salvaguardia e di adottare misure di protezione, il Consiglio federale consulta le competenti commissioni parlamentari, i Cantoni e le parti sociali.
La clausola di salvaguardia fa parte del dispositivo di protezione
La clausola di salvaguardia fa parte del dispositivo di protezione che la Svizzera e l’UE hanno concordato nelle loro trattative e garantisce che l’immigrazione nel quadro della libera circolazione delle persone resti focalizzata sull’attività lucrativa. La Svizzera recepisce la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE con eccezioni e garanzie, le quali consentono alla Svizzera di impedire l’immigrazione finalizzata a trarre profitto dai sistemi sociali, proteggere il livello dei salari svizzeri e rispettare le disposizioni della Costituzione federale sulle espulsioni.
La Svizzera può quindi continuare a espellere i cittadini stranieri che hanno commesso reati secondo il diritto vigente. Solo ai cittadini dell’UE che svolgono un’attività lucrativa per cinque anni è concesso il diritto di soggiorno permanente in Svizzera. A determinate condizioni la Svizzera può interrompere il soggiorno delle persone senza attività lucrativa provenienti dall’UE se queste non cercano attivamente un lavoro e non collaborano con il servizio pubblico di collocamento. Inoltre, viene mantenuto l’obbligo di notifica per tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Il Consiglio federale ha pure adottato un pacchetto di misure per garantire la protezione dei salari