Intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico: indizione della procedura di consultazione sulle disposizioni d’esecuzione
Berna, 25.06.2025 — In occasione della sua seduta del 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa all’ordinanza sull’intervento precoce intensivo per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, che definisce le modalità secondo cui l’assicurazione invalidità prenderà a carico la componente medica dell’intervento precoce intensivo. La procedura di consultazione durerà fino al 16 ottobre 2025.
Destinato ai bambini in tenera età affetti da gravi disturbi dello spettro autistico, l’intervento precoce intensivo (IPI) combina prestazioni mediche e pedagogiche, quali la psicoterapia e l’ergoterapia, la logopedia, la pedagogia speciale e la psicologia. La sua efficacia, favorita in particolare dall’elevata plasticità cerebrale dei bambini piccoli, è scientificamente riconosciuta. Tuttavia, considerato che i provvedimenti medici sono presi a carico dall’assicurazione invalidità (AI) e quelli pedagogici dai Cantoni, il suo finanziamento pone problemi, dato che i due tipi di provvedimenti coinvolti sono strettamente interconnessi e risulta dunque difficile distinguere con precisione il volume di ciascuno di essi nel singolo caso e la relativa fatturazione.
Nel quadro di un progetto pilota in corso dal 2019 al 2026, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha concluso convenzioni con istituzioni che propongono questo tipo d’intervento per disciplinare la presa a carico da parte dell’AI dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI. Questo progetto pilota ha permesso di definire gli elementi essenziali dell’intervento e le modalità del suo finanziamento. Al fine di rendere permanente il contributo dell’AI dopo la conclusione di questa fase, il Consiglio federale ha proposto una modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), che il Parlamento ha adottato il 21 marzo 2025 senza apportarvi modifiche.
L’ordinanza posta in consultazione precisa le modalità di attuazione relative all’IPI, definendo in particolare le condizioni essenziali che l’intervento deve adempiere per poter essere oggetto di un cofinanziamento dell’AI e i dettagli delle convenzioni che saranno concluse tra la Confederazione e i Cantoni. La partecipazione finanziaria dell’AI assumerà la forma di importi forfettari per singolo caso, calcolati in funzione della quota del personale medico dell’istituzione che svolge l’IPI e che copriranno al massimo il 30 per cento delle spese medie dell’intervento. Inoltre, l’Ufficio federale di statistica (UST) raccoglierà dati per la valutazione dell’IPI; le spese sostenute dall’UST in questo contesto verranno assunte dall’AI. La vigilanza sarà garantita dai Cantoni e dall’UFAS. L’ordinanza è stata elaborata sulla base degli insegnamenti tratti dalla fase pilota e in stretta collaborazione con esperti svizzeri provenienti dalle istituzioni che svolgono IPI. Una valutazione dell’IPI è prevista sei anni dopo l’entrata in vigore della modifica di legge, pianificata per il 1° gennaio 2027.