Adeguamenti del sistema salariale: modifica dell’ordinanza sul personale federale
Berna, 03.09.2025 — Nella seduta del 3 settembre 2025 il Consiglio federale ha creato le basi giuridiche per gli adeguamenti precedentemente approvati riguardanti il sistema salariale e il sistema di valutazione del personale dell’Amministrazione federale, modificando l’ordinanza sul personale federale. Il Consiglio federale ha inoltre adottato altre modifiche, tra cui un obbligo generale di restituzione di indennità di partenza.
Con la modifica del 3 settembre 2025 dell’ordinanza sul personale federale (OPers) il Consiglio federale attua, a livello di ordinanza, gli adeguamenti del sistema salariale e le relative modifiche al sistema di valutazione del personale. Già nella seduta del 30 aprile 2025 il Consiglio federale aveva approvato il piano dettagliato volto all’ottimizzazione del sistema salariale per il personale federale. Compiendo questo passo, l’Amministrazione federale si avvicina maggiormente ai sistemi salariali applicati presso altri datori di lavoro per quanto riguarda l’evoluzione dello stipendio.
L’evoluzione automatica dello stipendio fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per le varie classi di stipendio, attualmente valida per tutti i collaboratori, sarà abolita. In futuro l’evoluzione dello stipendio seguirà una curva calcolata dal sistema, che prevede un obiettivo salariale raggiungibile fornendo costantemente buone prestazioni ed è inferiore all’importo massimo previsto per la classe di stipendio. I collaboratori potranno raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio se forniranno costantemente prestazioni molto buone.
Oltre agli adeguamenti riguardo all’evoluzione dello stipendio e alla valutazione del personale, sono state fatte alcune modifiche puntuali concernenti l’orario di lavoro basato sulla fiducia, il periodo di prova per i collaboratori che ricoprono funzioni nel settore della polizia, le condizioni di assunzione per il personale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) impiegato all’estero e l’obbligo di restituzione di indennità di partenza. Alle persone che ricevono un’indennità di partenza si applicherà in futuro un obbligo generale di restituzione qualora intraprendano una nuova attività lucrativa, a prescindere dal datore di lavoro.
La modifica dell’OPers entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adeguamento del sistema salariale, che entreranno in vigore solo il 1° gennaio 2027.