Precisazione della comunicazione 024-DVS-2025-i del 22.04.2025 – Imposta sul reddito e imposta preventiva: de-terminazione dello sconto di conversione massimo consentito
Berna, 19.05.2025 — Nell’ambito della comunicazione di cui sopra è stata precisata la prassi futura come segue: qualora il valore del diritto di partecipazione in questione non sia noto al momento dell’emissione dell’obbligazione convertibile o della concessione del prestito convertibile, fa fede il valore venale al momento dell'esercizio del diritto di conversione. Lo sconto di conversione massimo consentito rimane al 33 1/3%.