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Comunicato stampaPubblicato il 14 aprile 2025

Il DATEC avvia la procedura di consultazione concernente la revisione di alcune ordinanze in ambito energetico

Ittigen, 14.04.2025 — Il 14 aprile 2025 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la consultazione relativa alla revisione parziale dell’ordinanza sull’energia e dell’ordinanza sulla promozione dell’energia. Si tratta in particolare degli obiettivi intermedi per il potenziamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che la Svizzera deve raggiungere entro il 2030, dell’introduzione di un bonus per la produzione elettrica invernale dei grandi impianti fotovoltaici nonché dell’introduzione di un limite di promozione per i grandi impianti fotovoltaici alpini. La consultazione terminerà il 21 luglio 2025. Le modifiche delle ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Obiettivi intermedi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al 2030: le energie rinnovabili, ad eccezione dell’energia idroelettrica, dovranno contribuire alla produzione di energia elettrica in Svizzera con 35 terawattora (TWh) entro il 2035 e 45 TWh entro il 2050. Questi obiettivi sono iscritti nella legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Conformemente all’ordinanza sull’energia il Consiglio federale definisce ogni cinque anni obiettivi intermedi per questo potenziamento, la prima volta un anno dopo l’entrata in vigore della legge. Le prossime Prospettive energetiche saranno disponibili verso la fine del 2027, motivo per cui il Governo per il momento intende fissare obiettivi intermedi soltanto per il 2030. In occasione della prossima definizione periodica degli obiettivi nel 2030, potrà tenere conto dei risultati delle nuove Prospettive energetiche.

Nel 2023 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia idroelettrica esclusa) si è attestata a 6,8 TWh. Il Consiglio federale intende definire un obiettivo globale da raggiungere entro il 2030 pari a 23 TWh, 18,7 dei quali provenienti dal fotovoltaico e 2,3 dall’eolico. I rimanenti TWh dovranno provenire principalmente dalla biomassa (centrali elettriche a legna, impianti di produzione di biogas e impianti di incenerimento dei rifiuti) e nel limite del possibile dalla geotermia, per le quali tuttavia il Consiglio federale non intende definire obiettivi intermedi specifici da raggiungere entro il 2030.

Costi di risanamento degli impianti idroelettrici sul confine: nei prossimi anni, per soddisfare le esigenze nell’ambito dei deflussi discontinui, del bilancio del materiale solido di fondo e della libera circolazione dei pesci, occorrerà risanare circa 20 impianti idroelettrici sul confine. Nel 2023 il Tribunale federale ha deciso che i costi di risanamento degli impianti idroelettrici sul confine devono essere indennizzati integralmente, se a disporre il risanamento globale è stata la Svizzera. Se il Paese interessato non partecipasse ai costi del risanamento sul proprio territorio, ne risulterebbe per la Confederazione un onere finanziario supplementare pari a circa 200 milioni di franchi. Il Consiglio federale intende quindi precisare, nell’ordinanza sull’energia, che nel caso degli impianti idroelettrici sul confine la quota dei costi che supera la quota appartenente alla sovranità svizzera non viene indennizzata. Ciò vale per le domande di risanamento inoltrate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.

Bonus per la produzione elettrica invernale degli impianti fotovoltaici: per i nuovi impianti fotovoltaici di grandi dimensioni messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 e con una potenza minima di 100 kW sarà introdotto un bonus per la produzione elettrica invernale, che va a sostituire quello per l’altitudine in vigore dal 2023. Il presupposto è che nel semestre invernale l’impianto produca più di 500 kWh per kW di potenza installata e che l’impianto non sia annesso a un edificio né integrato al suo interno. Possono beneficiarne gli impianti che hanno una produzione invernale di elettricità significativamente superiore rispetto a un impianto fotovoltaico medio nell’Altipiano, dove vengono raggiunti valori compresi tra 250 e 300 kWh/kW. Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso sia per gli impianti con consumo proprio sia per quelli senza consumo proprio. L’ordinanza sulla promozione dell’energia disciplina il calcolo del bonus nei diversi strumenti di promozione come nella rimunerazione unica, nel premio di mercato fluttuante e nelle aste.

Limite di promozione per i grandi impianti fotovoltaici alpini: secondo la decisione del Parlamento federale del 21 marzo 2025 («atto sull’accelerazione»), i grandi impianti fotovoltaici alpini devono avere diritto al sussidio privilegiato, a condizione che la domanda di costruzione sia stata depositata pubblicamente entro la fine del 2025. L’ordinanza sulla promozione dell’energia viene adeguata di conseguenza. Per garantire che la promozione non risulti sproporzionatamente elevata rispetto alla produzione elettrica invernale, il DATEC propone un limite di promozione (contributo massimo) di 3,5 milioni di franchi per gigawattora della produzione netta nel semestre invernale. Per i progetti che entro la fine del 2025 avranno immesso nella rete elettrica almeno il 10 per cento della loro produzione, questo contributo massimo non si applica.

Costi computabili per contributi d’investimento per progetti idroelettrici: i progetti con costi d’investimento molto elevati rispetto alla produzione supplementare continueranno a beneficiare di una promozione. Tuttavia, per poter beneficiare di un contributo d’investimento sarà necessario rientrare nei costi computabili massimi. Ad esempio, per i nuovi impianti potranno essere computati soltanto 4 milioni di franchi per gigawattora di produzione netta. Una limitazione dei contributi d’investimento esiste già per altre tecnologie (p. es. impianti a biomassa).