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Comunicato stampaPubblicato il 22 ottobre 2025

Il Consiglio federale promuove l’attività lucrativa dei titolari del permesso di protezione S

Berna, 22.10.2025 — Il Consiglio federale intende promuovere l’attività lucrativa dei titolari del permesso di protezione S. A tal fine introduce alcuni agevolamenti amministrativi per i datori di lavoro e fa maggiormente leva sul contributo personale dei potenziali lavoratori in vista di accedere al mercato del lavoro. Nella seduta del 22 ottobre 2025 ha deciso di porre in vigore pertinenti modifiche a due ordinanze il 1° dicembre 2025.

Ai sensi di una semplificazione amministrativa, l’attuale obbligo di autorizzazione per l’assunzione di un’attività lucrativa da parte di persone con statuto di protezione S è convertito in un semplice obbligo di notifica. Sebbene le modifiche giuridiche entreranno in vigore solo il 1° dicembre 2025, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti potranno notificare l’inizio o la fine di un’attività lucrativa tramite «EasyGov.swiss», lo sportello online per le aziende, o direttamente all’autorità cantonale competente, già dal 23 ottobre 2025.

In futuro sarà inoltre possibile obbligare le persone bisognose di protezione che percepiscono prestazioni dell’aiuto sociale a partecipare a misure di integrazione o reintegrazione professionale. Ciò corrisponde alla prassi tutt’ora applicabile ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente. Chi non si conforma a questo obbligo può essere sanzionato con una riduzione delle prestazioni assistenziali.

Il Consiglio federale ha inoltre introdotto la possibilità per la Confederazione e i Cantoni di prorogare, di comune intesa, le convenzioni di programma per l’attuazione dei programmi cantonali d’integrazione. In questo modo viene ridotto l’onere amministrativo a livello federale e cantonale in caso di eventuale proroga di tali convenzioni.

Le modifiche riguardano l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS).

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